L’Inail ha diritto di rivalsa sugli acconti del danno biologico permanente, sulle spese mediche e sulle somme riguardanti l’indennità giornaliera di assenza (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 12435 depositata il 11/05/2021)

La vittima del sinistro stradale conviene a giudizio i tre proprietari dei veicoli antagonisti ritenuti responsabili e le rispettive Compagnie d’Assicurazione al fine di ottenerne la condanna, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni riportati nel sinistro stradale, di cui era rimasto vittima mentre rientrava a casa dal lavoro, allorquando, alla guida della sua Peugeot si scontrava frontalmente con la Rover 825, proveniente dall’opposto senso di marcia, per poi essere tamponato dalla Renault Twingo e dalla Fiat Uno. L’Inail, interveniva volontariamente nel giudizio, al fine di esercitare l’azione di surroga ex art. 1916 c.c. e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, chiedendo la condanna dei convenuti al rimborso di Euro 71.233,42 corrisposte all’infortunato, con riserva di una migliore precisazione della somma richiesta in corso di causa. Il Tribunale di primo grado accertava una responsabilità concorrente dell’infortunato e gli riconosceva la somma di euro 57.863,00 a titolo di danno biologico permanente e di euro 5.763,00, per danno biologico temporaneo, nonché euro 350,00 per spese mediche ed euro 1.500,00 per danni materiale al veicolo.

Teneva conto, inoltre, il primo Giudice che Inail aveva corrisposto all’ infortunato a titolo di valore capitale per danno biologico euro 47.497,53, e liquidava in euro 10.365,47 il danno differenziale; di conseguenza, condannava i convenuti e le rispettive Compagnie assicuratrici, in solido, al pagamento di euro 17.978,47 ed al rimborso ad Inail di euro 127,427,00: euro 47,947,00 per il rimborso del valore capitale della rendita per l’indennizzo del danno biologico ed euro 79.929,45 per il rimborso di quanto erogato dall’Inail diminuito di 1/3 per la quota di concorso di colpa dell’infortunato.

La sentenza veniva impugnata e la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 1807/2018, riconosceva la responsabilità concorrente di tutti i conducenti dei quattro veicoli coinvolti nel sinistro, accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dalla Milano Assicurazioni e accoglieva la domanda Inail nella misura di euro 49.497,43, giacchè riteneva che, essendo la surrogazione di cui all’art. 1916 c.c., una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all’assicurato, essa dovesse soggiacere ai principi di legittimità secondo cui la domanda di surroga doveva essere contenuta entro i limiti delle prestazioni erogate da Inail per i danni dal punto di vista civilistico effettivamente patiti dall’infortunato.

L’ Inail ricorre in cassazione avversa detta sentenza, resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni, già Fondiaria Sai SPA.

Gli Ermellini considerano fondate le doglianze della Compagnia d’assicurazione.

Il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma.

L’obbligazione solidale, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.

Conseguentemente, la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell’avvenuta scissione del rapporto processuale, all’eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali.

Con il secondo motivo l’Inail lamenta che la Corte d’Appello, nella determinazione dell’importo da restituirgli, non ha tenuto conto della domanda di aggiornamento del costo dell’infortunio. Laddove, invece, essendo il credito Inail un credito di valore e non di valuta, esso avrebbe dovuto essere liquidato con riferimento alla data della liquidazione definitiva, non essendo la domanda di una somma maggiore di quella originariamente determinata una domanda nuova.

Anche questa doglianza è fondata.

Il credito dell’Inail è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l’istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all’infortunato.

Nell’assicurazione contro i danni, all’assicuratore il quale, dopo avere pagato l’indennizzo all’assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione verso il terzo responsabile del fatto illecito, deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l’avvenuto pagamento dell’indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l’obbligazione risarcitoria in debito di valuta.

Con il terzo motivo l’Inali lamenta errato calcolato del danno differenziale avvenuto detraendo dal danno civilistico, rideterminato in euro 65.095,00, il solo importo erogato per valore capitale della rendita per l’indennizzo del danno biologico, omettendo di tener conto degli acconti e dei ratei erogati per l’indennizzo del danno biologico e delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per spese mediche.

Anche questa censura è fondata.

Difatti, l’Inail indennizza due tipi di danno: il danno biologico, sotto forma di rendita, e il danno patrimoniale per la riduzione della capacità di guadagno, nonchè le spese sanitarie anticipate.

In particolare, la liquidazione attraverso l’integrazione della rendita per danno biologico della perdita della capacità di guadagno può avvenire anche in assenza di un accertamento concreto della perdita subita nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale – sulla scorta di una presunzione iuris et de iure, ove l’invalidità risulti superiore del 16%.

L’accoglimento della domanda di surrogazione dell’Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.

Per quanto riguarda, invece, i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima del risarcimento, il Collegio ribadisce che se gli acconti sono stati corrisposti a titolo di danno biologico permanente, andranno defalcati dal credito risarcitorio spettante alla vittima per la medesima voce di danno; se sono già riscossi a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, andranno defalcati dal credito risarcitorio spettante all’infortunato per la rispettiva voce di danno, se esistente ed accertato.

Per tali ragioni, l’Inail ha diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente, su quanto erogato per spese mediche e sulle somme riguardanti l’indennità giornaliera di assenza, non avendo la Corte di merito tenuto in considerazione le suddette voci di danno.

In conclusione, il ricorso viene integralmente accolto e la sentenza d’appello viene cassata con rinvio alla Corte territoriale di Bari in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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