Nel caso di indennità corrisposte dagli Enti sociali per sinistro stradale la surrogazione impedisce il cumulo delle somme riscosse dal danneggiato

“La surrogazione impedisce che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo e di conseguire così due volte la riparazione del pregiudizio subìto”: in tali termini si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., Ordinanza n. 24633 del 5 novembre 2020). La vicenda trae origine da un sinistro stradale causato da un tamponamento a catena catastrofale.

Il conducente di uno dei veicoli coinvolti cita in giudizio il proprietario del veicolo responsabile e la Compagnia d’Assicurazione onde ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Il giudizio veniva, poi, esteso anche agli altri veicoli coinvolti -tra i quali un furgone che avrebbe colpito i veicoli già incidentati-, e alle rispettive Assicurazioni, ritenuti corresponsabili a vario titolo nella causazione del sinistro.

Il Tribunale di Foggia accoglieva le domande dell’attore e quelle proposte dal conducente del furgone.

Una delle Assicurazioni coinvolte proponeva appello chiedendo preliminarmente la chiamata in causa dell’INAIL al fine di determinare la propria condanna al pagamento dell’eventuale importo risultante a seguito della detrazione, dal danno già determinato, di quanto percepito dal conducente del furgone dall’Istituto medesimo.

La Corte d’Appello pugliese respingeva la domanda.

L’Assicurazione  impugna in Cassazione lamentando l’erroneità della decisione di merito in quanto la surrogazione legale prescinde dall’avvenuto pagamento dell’indennità da parte dell’assicuratore sociale e della corresponsione in favore dell’INAIL delle corrispondenti somme da parte dell’assicuratore del responsabile.

Evidenzia inoltre la Compagnia ricorrente che il conducente del furgone avrebbe perso la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento già coperta dall’indennità versata dall’INAIL in relazione alla quale l’Istituto avrebbe dichiarato di volersi surrogare.

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato.

Viene precisato  che dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro deve essere detratto quanto corrisposto al danneggiato allo stesso titolo da parte dell’ente sociale.

Quanto erogato  dall’assicuratore sociale ha contenuto indennitario di copertura del pregiudizio occorso e soddisfa la medesima perdita, ovvero il medesimo evento, disciplinata dalla responsabilità civile risarcitoria del terzo responsabile del sinistro.

Salvo e impregiudicato il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato dall’ente sociale.

A tale stregua, le somme che al danneggiato sono state liquidate dall’ente a titolo di rendita per l’invalidità civile vanno detratte dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacché quest’ultimo, diversamente, andrebbe a incamerare un importo maggiore di quello cui ha diritto.

In definitiva, le prestazioni previdenziali, o indennitarie, dell’assicuratore sociale assumono carattere di “anticipazione” rispetto all’assolvimento dell’obbligo a carico del responsabile dell’evento e il danneggiato non può pretendere un risarcimento maggiore rispetto a quello effettivamente sofferto.

L’Ordinanza qui a commento -che si condivide pienamente- si pone in perfetta continuità di pensiero con altra Ordinanza resa da diversa sezione della Suprema Corte (Cass. civ., Ordinanza n. 24474 del 4 novembre 2020), commentata sempre su questo sito.

Avv. Emanuela Foligno

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