Danno biologico: indennizzo Inail e risarcimento civile

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danno biologico

In tema di danno biologico l’Inail eroga un indennizzo che è svincolato dalla sussistenza dell’illecito, a differenza del risarcimento civile

“In tema di danno biologico, l’erogazione effettuata dall’INAIL ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è strutturata in termini di mero indennizzo, che, a differenza del risarcimento civile, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale o aquiliano e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità”.

In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III Civile, Ordinanza n. 24474 del 4 novembre 2020).

Nella responsabilità civile, essendo il danno risarcibile sempre conseguenza di un fatto illecito, è necessario accertare il fatto illecito rispetto all’individuazione delle conseguenze pregiudizievoli da esso eventualmente scaturenti.

La vedova di un uomo deceduto sul luogo di lavoro citava in giudizio l’Inail e il datore di lavoro onde vederli condannati al risarcimento del danno.

Si costituivano in giudizio sia l’Inail che il datore di lavoro i quali contestavano le pretese della donna; quanto al datore di lavoro negando ogni responsabilità per l’incidente occorso, mentre quanto all’Inail premettendo di avere corrisposto ai superstiti l’indennizzo dovuto con la costituzione di una rendita vitalizia.

La domanda della donna non veniva accolta in primo grado e la sentenza del Tribunale veniva confermata anche in sede di Appello.

La Corte d’Appello precisava che l’Inail non era tenuta a risarcire il danno biologico, ma era obbligata solo alla liquidazione di una rendita; mentre l’unico danno astrattamente imputabile al datore di lavoro era quello tanatologico, che però veniva escluso perché la morte dell’infortunato era sopravvenuta nell’immediatezza della lesione.

La Corte precisava, inoltre, che nessuna allegazione veniva fornita in merito alla responsabilità del datore di lavoro per il decesso del lavoratore.

La donna ricorre in Cassazione contestando il mancato riconoscimento del danno biologico e l’omessa valutazione del danno parentale.

Nello specifico la donna lamenta che il risarcimento del danno parentale sia stato rigettato per mancata dimostrazione dell’inadempimento dell’obbligo delle misure di prevenzione e protezione sul posto di lavoro.

Gli Ermellini rigettano il ricorso e confermano le statuizioni della Corte d’Appello.

L’Inail è tenuta a corrispondere una rendita in favore dei familiari superstiti dell’infortunato e non ad indennizzare il danno biologico.

L’Istituto è tenuto ai sensi di legge ad indennizzare il danno biologico subito dalla vittima di infortunio soltanto al verificarsi di determinate condizioni e secondo modalità specifiche che parametrano in percentuali la gravità delle lesioni e menomazioni permanenti, prevedendo le modalità con cui verrà erogato l’indennizzo.

Pertanto, la liquidazione del danno biologico, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, pur in presenza della stessa menomazione dell’integrità psico-fisica, non può essere effettuata con i medesimi criteri valevoli in sede civile.

Sussiste una diversità ontologica tra l’istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile.

La prestazione indennitaria erogata dall’Inail risponde agli obiettivi di solidarietà sociale predicati dall’art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio è a presidio dei valori della persona e si innesta sull’art. 32 Cost.

Per tale ragione alcune voci di danno sono escluse dalla copertura assicurativa Inail, quale appunto il danno complementare, definito pure differenziale qualitativo: ovvero le lesioni alla integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il cosiddetto danno biologico in franchigia 6%, il danno morale ossia la sofferenza interiore che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico legale.

Eguale ragionamento e sorte per l’invocato danno tanatologico.

Il danno tanatologico, nel caso in cui la morte segue le lesioni dopo breve tempo, riguarda il bene giuridico della vita che è diverso da quello della salute indennizzato dall’Inail, inoltre, non è fruibile se non dal titolare e deve escludersi la risarcibilità jure hereditatis.

Conseguentemente, in virtù del principio dell’integrità del risarcimento, detti pregiudizi che non attengono alla lesione della salute, e che non possono trovare ristoro nell’indennizzo Inail, ma che afferiscono pur sempre alla persona e integrano un danno non patrimoniale, in quanto conseguono alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, vanno liquidati separatamente in sede civile.

L’indennità Inail, avendo natura assistenziale, non copre l’intero danno alla salute, pertanto, il lavoratore ha diritto, ricorrendo i presupposti dell’articolo 10 TU 1124/1965, ad agire contro il datore di lavoro per il ristoro di quelle voci di danno non coperte dall’assicurazione obbligatoria.

Inoltre, la Suprema Corte ribadisce che il danno risarcibile è ancorato al concetto di perdita – conseguenza e non all’evento lesivo in sè considerato e che nel sistema risarcitorio il danno è sempre conseguenza di un fatto illecito, il cui accertamento deve essere sempre preliminare rispetto all’individuazione delle conseguenze pregiudizievoli da esso eventualmente scaturenti.

Ne deriva che, solo una volta accertata la responsabilità del datore di lavoro è possibile la verifica della sussistenza o meno dei presupposti per ritenere quest’ultimo esonerato, o meno, dall’obbligo risarcitorio per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In definitiva, l’obbligazione risarcitoria del danno e l’indennizzo, pur potendo coesistere nel medesimo evento, hanno finalità differenti e presuppongono accertamenti diversi.

L’indennizzo Inail, copre il danno biologico permanente ed è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale o aquiliano e di conseguenza può essere azionato anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.

Il risarcimento civile presuppone, invece, l’accertamento del fatto illecito e della responsabilità del soggetto obbligato, ed ha come finalità quella di rimuovere le conseguenze prodotte nella sfera giuridica del danneggiato per effetto dell’illecito.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. BUON GIORNO AVVOCATO, HO UNA PERIZIA DEL TRIBUNALE -CTU – DOVE MI DA 24 PUNTI DANNO BIOLOGICO IN RIFERIMENTO A LESIONE ENCEFALICA DOVUTO TRAUMA CRANICO X SFONDAMENTO PARABREZZA AUTO ,DOVUTO A INVESTIMENTO. MA DI QUESTI 24 PUNTI IL CTU RICONOSCEVA SOLO 8 PUNTI ED I RESTANTI DICEVA CHE IO AVEVO PROBLEMI PRIMA. IL GIUDICE HA EMESSO SENTENZA ACCOGLIENDO LA MIA DOMANDA E RITENENDO TUTTI I 24 PUNTI IL DANNO DA RISARCIRE ,PERCHE ‘ NON VI ERANO PROVE CHE IO ERO MALATO PRIMA DEL SINISTRO. TUTTO VERO. ORA LA MIA DOMANDA _ DEVO FARE L ULTIMA REVISIONE INAIL ,LA PENULTIMA MI ASSEGNAVA 12 PUNTI. SECONDO LEI ,LA PERIZIA DEL CTU VALE QUALCOSA NEI CONFRONTI DI INAIL?

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