Sinistro stradale e importanza delle deposizioni testimoniali

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deposizioni testimoniali

Le deposizioni testimoniali sono del tutto coerenti con la dinamica del sinistro accertata strumentalmente dalla CTU tecnica (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1280/2021 del 04/10/2021 RG n. 5824/2016-Repert. n. 1616/2021 del 04/10/2021)

La Compagnia assicuratrice propone appello avverso la sentenza n. 2587/2016 del G.d.P. di Brindisi, con la quale, in accoglimento delle domande proposte dalla proprietaria dell’auto Lancia Musa (danneggiata in seguito a tamponamento stradale), era stata affermata la responsabilità esclusiva del conducente della Renault Clio relativamente al sinistro stradale occorso in data 12.05.2015, alle ore 16:30, sulla strada Ostuni – Francavilla Fontana. Censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

a) Illegittimità della motivazione per la contraddittorietà fra le deposizioni dei testi (tutti escussi in altro giudizio i cui ver bali erano stati acquisiti agli atti) in ordine al luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro e per contraddittorietà rispetto alle indicazioni sul luogo del sinistro date dalla parte attrice nell’atto introduttivo;

b) Erronea ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base di errate valutazioni del CTU, in particolare, avrebbe errato nell’indicare la strada che percorreva l’auto dell’attrice (la strada S.P. Ceglie – San Michele) laddove i testi escussi avevano riferito che l’auto proveniva da Ostuni.

c) Inoltre il CTU avrebbe omesso di rispondere ai rilevi critici sollevati con le osservazioni alla bozza e più precisamente: 1) avrebbe omesso di spiegare la ragione per la quale la maggior parte dei danni apprezzabili fosse presente sulla parte frontale centrale della Renault Clio; 2) avrebbe omesso di considerare che, essendo emerso dalla prova testimoniale che la Lancia Musa tamponata era ferma al segnale di precedenza, se ciò corrispondesse alla verità, a seguito dell’urto la Lancia Musa avrebbe dovuto superare il palo della segnaletica stradale indicante lo stop; 3) avrebbe omesso di considerare il dato oggettivo costituito dalla circostanza della mancata esplosione dell’airbag a bordo della Lancia Musa in seguito all’impatto; essendosi il CTU limitato a riferire che sul punto non poteva dare alcuna risposta, non avendo avuto a disposizione l’auto Lancia Musa nel corso delle operazioni peritali, così da potere effettuare una verifica.

Viene richiamato a chiarimenti il CTU e integrata la consulenza con nuovi quesiti diretti ad approfondire tutte le osservazioni e i rilievi critici sollevati sia in primo grado che in appello.

E’ infondato il primo motivo di appello relativo alla dedotta contraddittorietà fra le deposizioni testimoniali (espletate in altro giudizio, i cui verbali erano stati acquisiti agli atti) in ordine al luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, nonché alla dedotta contraddittorietà rispetto alle indicazioni sul luogo del sinistro date dalla parte attrice nell’atto introduttivo.

In realtà, i testi hanno reso dichiarazioni assolutamente compatibili fra loro.

Uno dei testi è stato anche riesaminato in appello dalla Corte, affinchè chiarisse meglio la circostanza relativa alla posizione delle auto rispetto alla sede stradale considerata.

Ebbene, sia l’auto Lancia Musa, che la Renault Clio che la seguiva e che la tamponò, procedevano lungo la strada Ostuni -Francavilla Fontana; mentre l’auto a bordo della quale si trovavano i testimoni procedeva sulla strada (perpendicolare alla Ostuni -Francavilla) che da San Vito dei Normanni va verso Ceglie Messapica.

Tutti i testi concordemente hanno riferito che la Lancia Musa si era fermata allo stop e che la Renalut Clio, che la seguiva da tergo, la tamponò.

Nessuna contraddittorietà emerge dalle deposizioni testimoniali.

Infondati anche i rilievi critici alla CTU espletata in primo grado. Nella relazione integrativa elaborata in appello il CTU ha fornito le seguenti indicazioni tecniche:

a) In ordine alla censura secondo cui la consulenza tecnica avrebbe omesso di affrontare la ragione per la quale la maggior parte dei danni apprezzabili sia presente sulla parte frontale centrale della Renault Clio, il CTU , nella relazione integrativa del 6.1.2018 ha chiarito: “La Clio, per come evidenziato in precedenza, presenta il danneggiamento dell’anteriore centro destro in conseguenza di un urto diretto, mentre i danni da urto diretto della Musa sono concentrati sul posteriore sinistro. A proposito di questo, le abrasioni rilevate sul posteriore destro di quest’ultima sono assolutamente da escludere dal sinistro in oggetto, in quanto derivanti da uno schiacciamento contro una superficie di tipo muro o similare. Ora l’esame dei danni della Clio oltre ad evidenziare quanto detto in precedenza, fa emergere anche un ulteriore dato sfuggito in precedenza. Si pone in particolare modo attenzione al danno sulla zona centrale del paraurti anteriore in corrispondenza delle lettere F, O della targa anteriore. Qui, per come visibile nelle figure seguenti, la zona appare schiacciata da un elemento circolare di pari dimensioni. Questo schiacciamento, avvenuto nella zona centrale del paraurti anteriore, ha estroflesso quest’ultimo sia sul lato destro che sinistro. In pratica lo schiacciamento centrale ha prodotto il sollevamento del paraurti alle estremità come è logico che sia. Lo schiacciamento centrale si è trasferito alle estremità, provocando il distacco del paraurti anteriore dai rispettivi agganci…Ora l’unico elemento della struttura posteriore della Musa in grado di provocare una siffatta compressione concentrata è senz’altro il supporto della traversa paraurti posteriore agganciato alla traversa posteriore del mezzo, che appare decisamente danneggiato (fig. 19). Il danno del supporto è tipico dell’applicazione di un carico di punta su di una trave incastrata che, visto anche il movimento composto del mezzo tamponante (un pò a destra, un pò a sinistra e un pò dritto) ha generato u n momento flettente che di fatto ha divelto gli agganci del supporto della traversa posteriore maggiormente cedevoli rispetto al supporto stesso… Ora per quanto visibile dalla foto 20, il supporto danneggiato ha la stessa superficie della introflessione della targa anteriore della Clio e quindi si ritiene che questa sia stata prodotta nell’evento da tale componente ………i danni sulla parte anteriore della Clio sono sicuramente compatibili con la dinamica del sinistro.”

b) In ordine alla censura secondo cui la consulenza tecnica avrebbe omesso di considerare che, essendo emerso dalla prova testimoniale che la Lancia Musa tamponata dalla Renault Clio era ferma al segnale di precedenza, se ciò corrispondesse alla verità, a seguito dell’urto la Lancia Musa avrebbe dovuto superare il palo della segnaletica stradale indicante lo stop, viene rilevato che il CTU nella relazione integrativa del 6.1.2018 ha chiarito: ” Per come detto nella descrizione dei luoghi, non esiste alcun segnale di stop, ma solo un segnale di dare la precedenza posto circa sei metri prima della segnalazione orizzontale di dare la precedenza… Sicuramente se la Musa si fosse trovata ferma in corrispondenza del segnale di dare precedenza, la spinta ricevuta dalla Clio la avrebbe proiettata in avanti oltre il segnale che quindi non avrebbe mai urtato. Tuttavia basta porre la Musa ad una distanza di circa 2,7 metri prima del segnale di dare precedenza in una condizione di marcia rallentata (circa 5 kmh che può definirsi quasi ferma) che il sinistro avviene esattamente secondo le modalità descritte nell’atto di citazione, ovverosia con la parte frontale della Lancia Musa che va ad impattare contro il palo del segnale di precedenza.”

La Corte osserva che l’espressione ” ferma allo stop ” è perfettamente compatibile con un arresto della marcia, o con un rallentamento fino a 5 kmh, avvenuto anche a distanza di 270 cm dal segnale verticale di precedenza, non avendo alcun testimone dichiarato che l’auto al momento dell’impatto si trovasse in posizione di perfetto allineamento con il segnale di precedenza, ma dovendosi interpretare le suddette dichiarazioni nel senso che l’auto era ferma (o comunque in fase di sensibile rallentamento) in prossimità del segnale e dunque anche poco prima del perfetto allineamento fra auto e segnale verticale, e cioè per l’appunto (come ricostruito dal CTU) a cm 270 prima dell’allineamento col segnale stesso.

Alla luce di tali chiarimenti resi dal CTU la ricostruzione della dinamica del sinistro risulta perfettamente compatibile con le deposizioni testimoniali.

Tutti i rilevi critici mossi dal CTP di parte appellante sono risultati infondati alla luce delle risposte e dei chiarimenti resi dal CTU nella relazione definitiva.

Riguardo ai rilievi formulati dal CTP circa la “posizione relativa d’urto”, il CTU ha chiarito che il software ha consentito di assumere la più verosimile posizione relativa d’urto, in base ai danni prodotti; ” in sostanza si è visto che sulla Musa si generavano gli stessi danni effettivamente riscontrati. Tale strumento ha quindi consentito di definire univocamente la posizione relativa d’urto “.

Infine, riguardo ai rilievi formulati dal CTP sulla deformazione del supporto posteriore sinistro della traversa, il CTU ha chiarito che ” è assolutamente escluso che la stessa derivi dall’applicazione di una forza obliqua, ma bensì da un carico di punta su una trave deformabile incastrata con vincolo triplo (incastro). Il supporto, ruotando in conseguenza dell’applicazione di un carico di punta e deformandosi, ruota in senso antiorario e deforma la traversa. La deformazione è stata poi agevolata dalla non perfetta coassialità dei mezzi nell’impatto. Questa circostanza genera sicuramente una forza inclinata che agevola la deformazione del supporto come rilevato “.

Ciò posto, e in presenza della concordanza delle prove testimoniali circa il tamponamento da parte della Renault Clio alla Lancia Musa, la dinamica del sinistro viene ritenuta pacifica.

In conclusione, ciascuno dei motivi di appello proposti risulta del tutto infondato e l’appello viene integralmente rigettato con la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato e alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 4.835,00 oltre spese e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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