Sinistro stradale e querela di parte per lesioni personali colpose (Cassazione penale, sez. IV,  dep. 19/10/2022, n.39478).

Sinistro stradale e lesioni personali colpose.

Il Giudice di Pace di Torino dichiarava non doversi procedere “per mancanza di valida querela” nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art. 590 c.p. commesso il 30 agosto 2019.  

La vicenda trae origine da un sinistro stradale e l’imputato era accusato di aver investito un pedone mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e di avergli provocato lesioni personali giudicate guaribili in gg. 30 s.c.

Il reato contestato, dunque, era procedibile a querela di parte, ma la querela in atti era stata sporta il 24 gennaio 2020 dalla figlia del pedone, deceduto pochi giorni dopo l’incidente.

Il Giudice di Pace di Torino ha rilevato: in primo luogo, che a norma dell’art. 126 c.p. “il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa”; in secondo luogo, che la querelante, pur avendo appreso dell’incidente occorso al padre al più tardi il 1 settembre 2019, non si è attivata per richiedere la nomina di un curatore speciale e ha presentato querela come persona offesa dal reato quando erano trascorsi più di tre mesi dal momento in cui aveva avuto conoscenza del sinistro.

La decisione viene impugnata e la ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e processuale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Lamenta, inoltre, una carenza assoluta di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.

Secondo la ricorrente, anche ammettendo che (come afferma la sentenza impugnata) il nesso causale tra l’incidente del 30 agosto 2019 e il decesso, intervenuto il successivo 16 settembre, sia una ipotesi non sostenuta da elementi di prova e, conseguentemente, il fatto non possa essere inquadrato nell’ambito operativo della fattispecie di cui all’art. 589 c.p. – il fatto derivante dal sinistro stradale avrebbe dovuto essere qualificato almeno come violazione dell’art. 590 bis c.p.

A seguito del suddetto sinistro stradale, infatti, il pedone avrebbe riportato un “trauma cranico commotivo” e una “lesione emorragica” e ciò rendeva necessario un accertamento volto a verificare se la malattia avesse messo in pericolo la vita della persona offesa ai sensi dell’art. 583 c.p., comma 1, n. 1. In tal caso, infatti, la violazione delle norme in materia di circolazione stradale ascritta all’imputato avrebbe determinato una lesione grave e lo stesso avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 590 bis c.p. che è procedibile d’ufficio.

Preliminarmente gli Ermellini si domandano se la parte civile sia legittimata a impugnare una sentenza che dichiara l’improcedibilità per difetto di querela e in particolare se, la decisione del Giudice di Pace di Torino abbia determinato la lesione di un diritto o di un interesse giuridico della ricorrente.

Ai sensi dell’art. 576 c.p.p., infatti, la parte civile può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio “ai soli effetti della responsabilità civile”, ma, nel caso di specie, attraverso l’annullamento della sentenza impugnata, il ricorso in Cassazione è finalizzato ad ottenere una sentenza dichiarativa di incompetenza, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Torino e l’esercizio dell’azione penale per violazione dell’art. 590 bis c.p. (o 589 c.p.).

In caso di annullamento della sentenza impugnata, il giudizio non potrebbe proseguire in sede penale, inoltre, la dichiarazione di improcedibilità concerne esclusivamente l’azione penale e non incide sulla pretesa risarcitoria.

Ne deriva che la ricorrente parte civile è priva di interesse a proporre l’impugnazione.

Le SS.UU. n. 35599 del 21/06/2012 hanno sottolineato che “la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) (…) e non è idonea a fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt. 652-654 c.p.p.”.

Tale principio di diritto è applicabile al caso di specie : invero, poiché il Pubblico Ministero non ha proposto impugnazione e non vi è stato un accertamento sul fatto, con il ricorso la parte civile non ha la possibilità di ottenere l’affermazione della responsabilità dell’imputato per il sinistro stradale e le conseguenti lesioni e decesso del pedone, sia pure in riferimento agli effetti civili.

La parte civile ha impugnato una sentenza con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela del reato contestato. La sentenza è stata emessa prima della apertura del dibattimento e non presuppone dunque alcun accertamento nei merito. La dichiarazione di improcedibilità comporta certamente una valutazione in ordine alla gravità delle lesioni, tuttavia, nel giudizio penale non sono state assunte prove, sicché alla sentenza impugnata non può essere riconosciuta alcuna efficacia extrapenale e nel giudizio civile eventualmente promosso il fatto dovrebbe essere interamente ed autonomamente rivalutato.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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