Rigettata l’istanza, presentata dalla parte attrice, di ricusazione del CTU nominato dal Giudice per la valutazione del danno psichico subito dalla figlia del deceduto (Tribunale Milano, sez. X, Sentenza n. 5947/2021 depositata il 07/07/2021-Giudice Damiano Spera)

Con atto di citazione l’attrice conviene in giudizio AXA Assicurazioni S.p.a. e il proprietario del veicolo responsabile onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in San Giuliano Milanese il 12 aprile 2017, in cui perse la vita il congiunto.

Dopo l’espletamento delle prove testimoniali, il Giudice dispone CTU psicologica sulla figlia minore del defunto.

L’attrice presentava ricorso per la ricusazione del CTU e il Giudice fissava udienza apposita per la relativa trattazione in contraddittorio.

All’udienza del 17 luglio 2020, il Giudice rigettava l’istanza di ricusazione, nonché l’istanza attorea di nomina di altro CTU aggiuntivo, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 15 dicembre 2020.

Il congiunto delle attrici perdeva la vita all’età di 43 anni, allorquando a bordo del proprio scooter Kimco Young, entrava in collisione con il veicolo Hunday I10.

Le attrici individuano come esclusivo responsabile del sinistro il convenuto che proveniente dall’opposto senso di marcia invadeva parzialmente la corsia di marcia percorsa dal defunto che nulla poteva fare per evitare lo scontro.

Il Giudice dà atto che è già stata svolta un’istruttoria in sede di indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Lodi, conclusasi con provvedimento di archiviazione pronunciato dal GIP in data 11 gennaio 2018.

La pronuncia di archiviazione, così come la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito della udienza preliminare e quella di proscioglimento a seguito del dibattimento, non determina il rigetto delle pretese civili relative al fatto illecito.

Difatti, viene tenuta in considerazione l’istruttoria svolta dalla Procura di Lodi.

In particolare, la consulenza tecnica cinematica disposta dal Pubblico Ministero ha ricostruito la dinamica del sinistro stradale come segue: “il deceduto percorreva la via nel territorio urbano del Comune di San Giuliano Milanese, diretto verso la S.S. 9, quando, giunto all’altezza della curvatura dell’asse stradale, a causa della velocità di marcia tenuta, non conforme al tratto di percorrenza e alla posizione spostata verso il centro dell’asse stradale, deviava la propria traiettoria di marcia verso sinistra, spostandosi quindi oltre il margine destro della carreggiata. In tale fase, il conducente del motociclo stringeva la curva percorsa, invadendo la corsia opposta di marcia. A seguito di tale posizione tenuta sulla carreggiata, il motoveicolo collideva con l’autovettura Hyundai I10 la cui conducente percorreva regolarmente con opposto senso di marcia. Secondo quanto ricostruito dal perito del Pubblico Ministero, quest’ultima, all’avvistamento del motoveicolo, pressoché contestuale all’impatto, effettuava una manovra difensiva, tentando una deviazione verso destra per cercare di evitare l’ostacolo. Il consulente del Pubblico Ministero giunge a ritenere che il sinistro si sia verificato a causa della condotta tenuta dal deceduto e che sia avvenuto “nella parte centrale sinistra relativamente alla porzione di carreggiata percorsa dalla conducente dell’autovettura”, valorizzando, a tal fine, la posizione dei mezzi post urto, i punti d’urto tra i due veicoli, nonché i frammenti rilevati sulla carreggiata”.

Il CTP delle attrici ritiene inverosimile che il consulente del Pubblico Ministero abbia individuato il punto d’urto nella corsia di pertinenza dell’autovettura quando neanche i Carabinieri hanno ritenuto di avere elementi sufficienti per stabilire il punto della collisione tra i veicoli, pur essendo intervenuti nell’immediatezza del fatto e pur avendo ispezionato personalmente la scena del sinistro.

Dalla CTP attorea emerge che le posizioni post urto dei mezzi siano maggiormente compatibili con un urto in corrispondenza della mezzeria, non escludendosi neppure una modesta invasione in quella percorsa del motociclo, in virtù della posizione obliqua della vettura in quiete e della posizione del motociclista, rinvenuto sul marciapiede della propria corsia di marcia, nonostante l’urto con la vettura sia stato frontale.

Alla luce delle risultanze probatorie in atti, la responsabilità per il sinistro di cui è causa non può ritenersi riconducibile in via esclusiva ad uno dei due conducenti, né tantomeno può essere determinata la misura della stessa attribuibile ad ognuno nella produzione dell’evento dannoso.

Non risulta superata la presunzione di cui all’art. 2054, 2° comma, c.c., che opera sino a quando non sia fornita una prova contraria che possa consentire di stabilire con certezza il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Anche i Carabinieri intervenuti non sono stati in grado di determinare il punto d’urto tra i due veicoli, non avendo rilevato tracce di scarrocciamento prodotte dalle strutture meccaniche del motociclo, rilevanti a delineare la traiettoria di caduta dello stesso mezzo.

Inoltre, non vi sono testimoni oculari che abbiano assistito all’evento e siano perciò in grado di riferire la dinamica esatta dello stesso, ma vi è soltanto una teste, che al momento dell’urto era impegnata nelle operazioni di scarico del bagagliaio della propria autovettura.

Tale teste ha dichiarato: “ho visto uno scooter che arrivava a mio giudizio ad alta velocità in direzione centro; mi ero girata nuovamente verso l’auto per scaricarla quando ho sentito un forte rumore. Mi resi conto che si era verificato un incidente e mi sono recata verso il luogo dell’incidente e ho visto una automobile incidentata. ADR non avevo visto l’auto fino a quando l’incidente si era già verificato” .

Anche i CTP delle parti, convocati a chiarimenti, hanno concordato nel ritenere che, dalle fotografie in atti, non risulti che i detriti siano stati rinvenuti in prevalenza nella corsia di pertinenza della moto, come invece ritenuto dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Tutto ciò considerato, viene ritenuto sussistente un concorso colposo nella causazione del sinistro in capo a entrambi i conducenti nella misura del 50% ciascuno, ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 c.c.

Per quanto qui di interesse, il Tribunale, concludendo, dichiara la concorrente responsabilità nella produzione del sinistro e condanna le convenute in solido al pagamento del danno da perdita parentale e al pagamento nella misura del 50% delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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