Il verbale della Polizia, in caso di sinistro stradale, ha fede privilegiata limitatamente alle dichiarazioni delle parti e ad altri fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti

“L’atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza”. In tali termini si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI, Ordinanza n. 9037 del  1 aprile 2019) su una controversia scaturita da un sinistro stradale.

Un automobilista impugnava la sentenza resa dal Giudice di Pace con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo e convalidato il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale per manovra di sorpasso di veicoli fermi in colonna e in prossimità di curva, incorrendo in sinistro stradale con lesione a terzi.

Il Giudice di Pace condivideva la ricostruzione operata dagli Agenti accertatori poiché in parte sorretta da fede privilegiata, per i fatti accertati direttamente, in parte rafforzata da testimonianza raccolta nell’immediatezza dei fatti, laddove, invece, la differente ricostruzione offerta dal ricorrente, sarebbe stata fondata unicamente su testimonianza resa al difensore in epoca successiva.

L’uomo appella la decisione di primo grado e il Tribunale, in qualità di Giudice d’Appello confermava la pronuncia e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite.

La vicenda approda in Cassazione dove l’automobilista lamenta che il Tribunale avesse assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale dopo il sinistro, non tenendo conto che il verbale ha fede privilegiata limitatamente alle dichiarazioni delle parti; ad altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Gli Ermellini rigettano il ricorso.

Nel rigettare le doglianze richiamano il principio secondo cui “l’atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.

Viene evidenziato che il Giudice territoriale, affermando che la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto era convincente e coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi, ha specificato di far propria la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti.

Tale considerazione veniva presa dopo attenta valutazione di tutti gli elementi e della dinamica del sinistro.

Relativamente alla “ricostruzione del sinistro”, secondo il Collegio costituisce valutazione cui non può estendersi l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione.

Tenendo conto che la ricostruzione fornita dagli operanti è sorretta da elementi logici coerenti, l’appellante avrebbe dovuto fornire, secondo la Cassazione, una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente.

Ciò non è accaduto in quanto l’elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa, cioè la testimonianza di un conoscente del ricorrente, è stato congruamente e insindacabilmente ritenuto meno solido dell’elemento estraneo che sostiene la ricostruzione dei verbalizzanti (testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell’immediatezza, senza alcun legame con una delle parti).

Il ricorso viene rigettato e l’automobilista viene condannato alle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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