Sospensione patente per omissione di soccorso, come si calcola la durata in caso di più reati?

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Investe il pedone e omette di fermarsi e prestare soccorso. Il Giudice per determinarne la durata complessiva della pena e degli accessori effettuando la somma dei vari periodi di sospensione della patente previsti per ciascun illecito (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 1 luglio 2025, n. 24142).

La dinamica dell’incidente

Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto l’imputata responsabile perché, alla guida della propria autovettura, aveva urtato un pedone che camminava sul bordo di una strada provocandogli lesioni giudicate guaribili in gg.10, ma aveva omesso di fermarsi e di prestare il dovuto soccorso.

La donna è stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cp, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.

Contro la sentenza di condanna ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, lamentandosi della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria.
Il Procuratore osserva: che per la violazione dell’art. 189, comma 6, CdS è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni e, per la violazione dell’art. 189, comma 7, la durata di questa sanzione amministrativa accessoria va da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di cinque anni.
Di conseguenza rileva che, per giurisprudenza costante, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada, che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il Giudice deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, sicché, nel caso di specie, la sospensione della patente di guida non avrebbe potuto avere durata inferiore a due anni e sei mesi, mentre è stata determinata nella misura di anni due.

Quanto censurato è fondato.

Sospensione della patente e somma dei vari periodi di sospensione previsti per ogni illecito

Secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato: “In tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il Giudice penale, non solo non può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, “cumulare” i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida”.

Quindi, alle sanzioni amministrative accessorie non può applicarsi l’art. 8 L 24 novembre 1981 n. 689 (che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie) e non possono applicarsi neppure le discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive.

Per tali ragioni la sentenza impugnata viene annullata dalla Cassazione.

L’annullamento, limitatamente alla sospensione della patente di guida, deve avvenire con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di Pesaro, persona fisica diversa.

Il Tribunale, infatti, ha determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria per entrambi i reati nella misura di anni 2 senza indicare le modalità di calcolo, sicché nulla consente di affermare che, nella valutazione compiuta dal Giudice di merito, la durata della sospensione della patente di guida dovesse essere determinata nella misura minima prevista dalla legge.

Avv. Emanuela Foligno

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