Il paziente a seguito della caduta riporta una frattura al gomito destro che non è stata diagnosticata. La Corte d’appello condanna l’Ospedale Cardarelli per il ritardo diagnostico di una frattura dopo la caduta di un paziente dal letto. Il mancato tempestivo accertamento ha aggravato le conseguenze delle lesioni, determinando un risarcimento a favore del paziente. La Cassazione conferma (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17167).
La dinamica dei fatti
Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate per la caduta dal letto avvenuta il 12 aprile 2005, durante il ricovero ospedaliero per l’assunzione di farmaci in dosi non terapeutiche, causata dalla mancanza di dispositivi di protezione, asseritamente da reputarsi necessari in relazione alla sua condizione di disorientamento e agitazione.
Il Tribunale, all’esito della CTU espletata, reputa non sussistente il denunciato inadempimento della struttura sanitaria per omessa predisposizione delle sbarre di protezione sul letto dal quale si era verificata la caduta, perché le condizioni psico-fisiche del paziente e la sua età (51 anni) non imponevano alcuna misura di contenzione.
Per altro verso reputa come non valutabili le ulteriori considerazioni medico-legali del CTU, nella parte in cui avevano ravvisato, in capo alla Struttura sanitaria, il diverso profilo di responsabilità consistente nella omessa tempestiva esecuzione, dopo la caduta dal letto, delle indagini cliniche (visita ortopedica) e strumentali (radiografia) che avrebbero consentito di accertare immediatamente la frattura scomposta al gomito destro da lui riportata in seguito all’incidente. Frattura che era stata invece diagnosticata soltanto a distanza di 24 ore con un colpevole ritardo diagnostico che ne aveva aggravato gli esiti, così contribuendo a causare il danno all’integrità fisica lamentato dall’attore.
Il Tribunale, infatti, reputò che quest’ultimo avesse allegato, quale fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria, unicamente il primo profilo di inadempimento (l’omessa predisposizione di dispositivi di protezione idonei a prevenire la caduta dal letto), non anche il secondo (la ritardata effettuazione degli accertamenti clinici e strumentali per diagnosticare gli esiti della caduta) e che la mancata assoluzione dell’onere assertivo in relazione a tale secondo profilo non poteva essere sopperita dall’accertamento del CTU.
Il ritardo diagnostico e il criterio di liquidazione
Invece, la Corte d’appello di Napoli interpreta diversamente la domanda e, ha ritenuto posta a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i profili di inadempimento; conseguentemente, esclusa la sussistenza del primo, alla stregua delle risultanze dell’indagine peritale ha invece ritenuto sussistente il secondo, accertando la responsabilità della Struttura sanitaria.
Per quanto riguarda il quantum risarcitorio, nel danno biologico è stato tenuto in considerazione l’inadempimento della Struttura sanitaria che aveva aggravato la menomazione già causata dalla caduta accidentale dal letto: questa menomazione, consistente in esiti anatomo-funzionali della frattura scomposta della epifisi distale dell’omero destro, aveva infatti ex se determinato un’inabilità permanente di grado pari al 5,5%. Questo significa che l’omissione dei sanitari aveva contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli della frattura, consentendo una più incisiva scomposizione e una più estesa dislocazione dei frammenti ossei ed incidendo negativamente sul recupero anatomo-funzionale, così residuando in capo al paziente una inabilità permanente complessiva di grado pari al 10%.
Ciò posto, in applicazione del criterio di liquidazione del danno in presenza di menomazioni preesistenti concorrenti il Giudice d’appello ha prima proceduto alla conversione di entrambi le percentuali (quella dell’invalidità complessiva e quella dell’invalidità preesistente all’illecito) in una somma di denaro, quantificando la prima (in applicazione delle tabelle milanesi, in quanto di grado pari al 10%) nell’importo di Euro 16.858,00, e la seconda (in applicazione del criterio di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni, in quanto di grado pari al 5,5%), nell’importo di Euro 5.729,00. Successivamente ha sottratto al valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, così ottenendo la somma di Euro 11.129,00; a questa somma, attribuita a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, ha aggiunto l’ulteriore somma di Euro 1.187,25, per il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, in conformità alla stima del CTU.
L’intervento della Cassazione
Sostiene l’azienda ospedaliera Cardarelli che la pretesa risarcitoria avanzata si fondava soltanto sull’evento della caduta dal letto per mancanza di barriere laterali … e non piuttosto anche sull’asserito ritardo diagnostico e di assistenza sanitaria in conseguenza della caduta.
Il CTU, discostandosi dal quesito postogli, aveva invece ipotizzato l’ulteriore profilo di responsabilità per il ritardo diagnostico della frattura, ma tale accertamento non rientrava nell’oggetto del giudizio ed era estraneo al thema decidendum. Pertanto, erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che l’attore avesse “allegato l’errore medico consistente nell’omessa diagnosi per oltre 24 ore”.
L’Azienda ospedaliera censura, inoltre, anche l’accertamento di merito operato dalla Corte territoriale, reputando che la rilevanza dell’asserita attivazione non immediata dei sanitari, di cui neanche il CTU sarebbe stato “convinto”, avrebbe richiesto un più puntuale accertamento nel contraddittorio delle parti.
Le suddette argomentazioni sono infondate. Correttamente, i Giudici di appello, nell’esercizio del potere di interpretazione della domanda, hanno ritenuto che il paziente, già nell’originario atto di citazione, avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i profili di inadempimento, imputando alla Struttura sia la violazione dell’obbligo di predisposizione delle barriere di protezione, sia il ritardato compimento degli accertamenti diagnostici.
Ciò è derivato dall’esame del contenuto complessivo dell’atto introduttivo del giudizio nel quale l’attore non solo aveva riferito che il 13 aprile 2005, dopo essere stato ricoverato in condizioni di disorientamento ed in preda ad allucinazioni, era caduto dal letto per l’assenza di sbarre di protezione, ma aveva anche dedotto che “continuando a lamentare dolore alla spalla e al gomito destri solo in data 14.4.2005 (quindi il giorno successivo l’infortunio) era stato sottoposto a controllo radiologico ed a consulenza ortopedica, che evidenziavano una frattura sovracondiloidea dell’omero destro poi trattata con apparecchio gessato”.
Il ritardato accertamento degli esiti della caduta
Secondo la Corte territoriale, dunque, la circostanza relativa alla caduta per la mancanza dei necessari dispositivi di protezione e quella del ritardato accertamento degli esiti della caduta ad opera dei sanitari erano state entrambe poste come circostanze di fatto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria.
Il “potere interpretativo” della domanda è stato correttamente esercitato dalla Corte d’appello sulla base del contenuto dell’originario atto introduttivo del processo, sicché non è censurabile il giudizio del Giudice del merito.
Ebbene, essendo insindacabili in Corte di Cassazione i giudizi espressi nella fase di merito sul duplice profilo della causa petendi, conducono alla infondatezza complessiva delle censure mosse dall’Ospedale Cardarelli.
Si osserva, a conclusione del presente commento, che la S.C. ha quindi applicato il principio secondo cui, in sede di legittimità, le doglianze rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
Avv. Emanuela Foligno