Sostanze oleose sul manto stradale e obblighi dell’ANAS (Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2022, n.27570).

Sostanze oleose sul manto stradale e relativi obblighi di manutenzione e custodia dell’ANAS.

Il danneggiato cita a giudizio l’ANAS per sentirne accertare l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale avvenuto allorché, mentre era alla guida della sua auto Renault Clio e percorreva l’autostrada, per la presenza, non visibile, di sostanze oleose liberate dal manto bituminoso, l’auto era sfuggita imprevedibilmente al controllo del guidatore, slittando sull’asfalto e andando a sbattere contro la ringhiera di protezione a destra e poi carambolando a sinistra.

Il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite; successivamente, la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava l’impugnazione.

L’automobilista propone ricorso per Cassazione sostenendo che la Corte di merito, nel ricostruire i fatti, non avrebbe considerato le deposizioni testimoniali nella loro interezza ma avrebbe estrapolato solo alcune parti delle testimonianze rese dai testi il che avrebbe “condotto… ad una motivazione errata” e “incompleta”.

Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha considerato non provato il nesso causale tra le condizioni della strada, che presentavano sostanze oleose sul manto, e il sinistro, e ha ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sull’ANAS basando tale convinzione sulla testimonianza di un dipendente del predetto ente.

Le censure sono infondate e inammissibili.

Il ricorrente deve indicare il “fatto storico” , il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

L’esame delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive.

La Corte di Appello, in base ad un accertamento in fatto, e sulla base delle risultanze istruttorie, ha ritenuto non provato il nesso causale ed ha esaustivamente motivato sulla ritenuta non valenza probatoria delle dichiarazioni rese da uno dei testi.

Ad ogni modo, altro teste ha escluso la presenza di sostanze oleose sul manto stradale precisando di essere passato in quel luogo almeno due volte tra le 14,00 e le 17,15. Ebbene, il ricorrente sostiene che il sinistro sia avvenuto alle ore 17,35 ergo è da ritenersi che l’asfalto fosse diventato scivoloso nel momento stesso (o in un tempo prossimo) del transito del danneggiato. Ne deriva, pertanto, che il fattore di pericolo dovrebbe essere qualificato come fortuito, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile da parte dell’ANAS l’intervento riparatore.

Il ricorso pertanto viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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