Nessuna attenuante per il legame sentimentale che univa la coppia, né per la motivazione del gesto, compiuto per impedire che la donna si prostituisse

Condannato in primo grado e in appello per essersi impossessato del cellulare della fidanzata. La curiosa vicenda, che ha come protagonista un uomo accusato di rapina e lesioni, è approdata in Cassazione. L’imputato, in particolare, ha fatto ricorso nei confronti della decisione del giudice di secondo grado evidenziando la mancanza dell’elemento soggettivo della rapina. A suo giudizio, infatti, il fatto contestato era stato commesso sulla base di una ‘giusta gelosia’ rientrante nell’ambito del rapporto sentimentale che lo legava alla persona offesa. Nello specifico, l’uomo dichiarava di essersi impossessato del cellulare della fidanzata per impedirle di ricevere telefonate da clienti corteggiatori e, quindi, di prostituirsi. Quanto alle lesioni provocate alla donna per sottrarle con la forza il telefono, il ricorrente sottolineava come si trattasse di ‘lesioni minime’, che non avevano determinato alcuna alterazione del viso o sfigurazione estetica.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 6265/2017, ha ritenuto di non accogliere le argomentazioni prodotte dall’uomo respingendo il relativo ricorso.  Secondo gli Ermellini la sentenza della Corte d’Appello era “formalmente e sostanzialmente legittima” in quanto aveva fornito “esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la sussistenza del reato di rapina il cui profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene”.
Per la Suprema Corte, inoltre, il Giudice di secondo grado aveva correttamente escluso la concessione dell’attenuante per “avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale”; tale misura, infatti, richiede l’obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente apprezzabili dal punto di vista etico, che siano riconosciuti come preminenti dalla coscienza della collettività e che nulla abbiano in comune, con il movente egoistico dell’autore del reato”. Corretta anche la decisione di negare l’attenuante della provocazione, “che richiede lo ‘stato d’ira’, il ‘fatto ingiusto altrui’, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale e un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, situazione che non si è verificata nel caso in esame”.

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