La nuova normativa non fa alcun riferimento alla possibilità di estendere l’ambito dell’articolo 731 del codice penale anche alla scuola secondaria di primo grado

Fino a qualche anno fa la materia dell’obbligo scolastico era disciplinata dall’articolo 8 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Tale normativa prevedeva l’obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostrava di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. Inoltre, estendeva a tali limiti il regime sanzionatorio previsto dal codice penale in tema di istruzione elementare.
L’articolo 731 del c.p. relativo all’”inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori”, prevede infatti la punibilità con un’ammenda fino a 30 euro per “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare”.
Attualmente, invece, in base all’art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età .
La Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101 all’art. 1 ha ulteriormente specificato che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”. Quanto all’estensione del regime sanzionatorio, tuttavia, la normativa attualmente in vigore non fa alcun riferimento all’articolo 732 del codice penale né contiene nuove disposizioni ed è pertanto da escludersi che le pene previste possano essere applicata anche ai genitori che non mandino i figli alle scuole medie.
Lo ha chiarito con una recente pronuncia (sentenza n. 4520/2017) la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato da una coppia di genitori contro la decisione del Giudice di Pace di Rimini, che li aveva condannati al pagamento di un’ammenda pari ad Euro 30,00 per aver commesso in concorso fra loro il reato di cui all’articolo 731 del codice penale.
Gli Ermellini hanno chiarito che se in passato, in base al disposto dell’arti. 8 della Legge n. 1859/1962, la giurisprudenza si fosse orientata nel senso di ritenere penalmente rilevante l’inadempienza all’obbligo scolastico relativo alla scuola secondaria di primo grado, ossia alla scuola media inferiore, con l’emanazione del Decreto Legislativo 212/2010, l’articolo 8 della legge 1859/1962 è stato definitivamente abrogato, rendendo priva di riferimento normativo anche la violazione dell’obbligo scolastico della scuola secondaria di primo grado.
Per i Giudici del Palazzaccio è da considerare ormai definitivamente superato l’orientamento espresso dalla dottrina più tradizionale, secondo la quale l’articolo 731 contiene una sanzione all’inosservanza di un generico obbligo di istruzione minorile. La tesi più recente, affermata anche dalla prevalente giurisprudenza, ritiene che la norma sia posta a presidio dello specifico obbligo di istruzione elementare. Nel caso in esame, pertanto la contravvenzione nei confronti dei genitori non era applicabile e la pronuncia del Giudice di Pace è stata annullata senza rinvio.

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