Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, sorveglianza obbligatoria

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Confermata la condanna di un medico competente per l’omessa sorveglianza sanitaria sul sovraccarico biomeccanico degli addetti alla cassa di un supermercato

In qualità di medico competente di una società per azioni “non provvedeva a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischio per l’apparato muscolo-scheletrico”. Il riferimento in particolare era ai lavoratori addetti alla cassa del supermercato, “esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti”. Da qui la condanna del camice bianco.

Il professionista aveva presentato ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Egli deduceva che la normativa in materia non prevede nulla in ordine al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per sforzi e movimenti ripetuti. Ciò sebbene dai dati raccolti e dalla loro analisi si fosse pervenuti all’individuazione di un rischio “incerto” in relazione alle condizioni di lavoro.

In assenza di alcun obbligo di legge e in assenza di rischi specifici, quindi, il Giudice, avrebbe erroneamente deciso di condannare l’imputato. Nel silenzio della legge, inoltre, sarebbe stata errata anche l’affermazione della responsabilità fondata sul un principio di precauzione. Questo, infatti sarebbe stato del tutto avulso dal sistema normativo penale e frutto di un’interpretazione del Giudice e priva di qualsiasi accertamento tecnico.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 35425/2018, ha ritenuto di rigettare il ricorso in quanto infondato.

Per la Cassazione, il medico competente ha un obbligo di programmazione e di sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici. Con riguardo ai rischi specifici relativi alla movimentazione dei carichi, la normativa si riferisce alle attività che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Pertanto, rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Tra queste anche le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari quali, ad esempio, le patologie a carico degli arti superiori.

Non v’è dubbio, quindi, secondo gli Ermellini, che tra gli obblighi del medico competente figuri la sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nel caso in esame, l’imputato aveva indicato, pur in termini “incerto” e comunque basso, il rischio da sovraccarico biometrico degli arti superiori per sforzi e movimenti ripetuti. Da qui la necessità della programmazione e della sorveglianza sanitaria per tale specifico rischio. L’omissione, conclude la Suprema Corte, integrava quindi la violazione di legge contestata. Il medico non poteva invocare a sua scusa l’inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza per lo specifico rischio che egli stesso aveva considerato sussistente.

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