“La sussistenza del contratto sociale in ambito di responsabilità sanitaria può verificarsi solo ed esclusivamente nel momento in cui è possibile qualificare i medici sperimentatori che hanno provveduto al reclutamento nel programma sperimentale, come ausiliari non solo dell’azienda ospedaliera, ma anche della casa farmaceutica che si è valsa degli stessi nell’adempimento di un’obbligazione assunta nei confronti del paziente” (Cassazione, sentenza n. 10348/21, depositata il 20 aprile 2021)
L’attrice conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera e la Casa farmaceutica per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni conseguiti alla partecipazione ad una sperimentazione clinica a base di un farmaco sponsorizzato dalla casa farmaceutica e svolta presso l’Azienda Ospedaliera.
Si costituivano in giudizio i convenuti, oltre alla Compagnia assicuratrice per l’eventuale manleva.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice, condannando solidalmente le due convenute e rigettando la domanda di manleva.
La decisione veniva appellata dalla Casa farmaceutica e incidentalmente dalla Azienda Ospedaliera, ma la Corte d’Appello confermava la decisione di prime cure rigettando l’appello principale e quello incidentale.
La Casa farmaceutica ricorre in Cassazione.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione alla parte della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha riconosciuto una responsabilità contrattuale da contratto sociale.
La doglianza è fondata.
Gli Ermellini escludono la possibilità di fondare la responsabilità contrattuale della Casa farmaceutica su un contratto sociale che non vi è stato, in quanto la danneggiata ha avuto rapporti diretti soltanto con i sanitari dell’Azienda Ospedaliera.
Conseguentemente, non può discorrersi di responsabilità da contatto sociale nei confronti dell’Azienda farmaceutica.
L’Azienda farmaceutica ha promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica eseguita da una Struttura Sanitaria, e, dunque, può essere chiamata a rispondere dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco a causa di un errore dei medici sperimentatori, soltanto ove risulti, sulla base della concreta conformazione dell’accordo di sperimentazione, che la Struttura ospedaliera abbia agito quale ausiliaria della Casa farmaceutica.
Solo in tal senso, ai sensi dell’art. 1228 c.c., la Casa farmaceutica è tenuta a rispondere dell’inadempimento della Struttura e dei suoi Operatori; diversamente sulla Casa grava una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell’art. 2050 c.c. o, eventualmente, dell’art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa.
Il motivo veniva accolto, con cassazione della sentenza sul punto.
Ed ancora, la Casa farmaceutica lamenta l’omissione del Giudice del gravame in ordine alla valutazione e accertamento ai fine della responsabilità, dell’incidenza causale del pregresso uso di farmaci da parte della paziente.
Il motivo è inammissibile, e comunque assorbito dal primo.
Relativamente al controricorso incidentale dell’Azienda ospedaliera, inerente il consenso della paziente alla sperimentazione in questione, gli Ermellini lo ritengono inammissibile in quanto i profili relativi al consenso della paziente risultavano privi di concreto interesse e involgevano accertamenti di fatto, non predicabili in sede di legittimità.
Concludendo, la Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso della Casa farmaceutica e dichiara assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell’Azienda Ospedaliera.
Le spese di giudizio tra la Casa farmaceutica e la Compagnia assicuratrice vengono compensate, mentre le ulteriori spese vengono rimesse all’esito del giudizio di merito.
Avv. Emanuela Foligno
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