I famigliari di un defunto hanno diritto ad ottenere il risarcimento delle spese funerarie se la sua morte è causata da un atto illecito

In caso di morte, le spese funerarie costituiscono un danno fatto valere iure proprio e non già iure hereditario, atteso che esse sono imprescindibilmente successive alla morte del de cuius. Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile. E possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo. Tuttavia occorre fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione.
Così ha deciso il Tribunale di Napoli, sez. VIII (dott. Marcello Amura), con la sentenza n. 895 del 23 gennaio 2017.

Questi i fatti

Una donna ricoverata in una nota clinica napoletana decede nel 2006, a seguito di un intervento di angioplastica eseguito nella struttura, nonostante i medici responsabili dell’operazione fossero stati assolti in sede penale.
La sentenza del Tribunale di Napoli, ha accolto le tesi dei consulenti medici di parte cui si erano rivolti il marito e le due figlie della donna deceduta.
Cinque giorni prima del decesso la donna fu sottoposta in clinica ad angioplastica e fu dimessa il giorno dopo nonostante la diagnosi di “malattia coronarica multivasale”.
La donna, che avvertiva dolori al petto, si rivolge nuovamente ai medici della Clinica, che si limitano, però, a prescriverle solo l’ eliminazione di un cerotto antalgico. Durante la notte le condizioni della donna peggiorano drasticamente. Tant’è vero che nel pomeriggio del giorno seguente la donna decede dopo un estremo tentativo di intervento da parte dei cardiochirurghi della struttura sanitaria.
Ebbene, la sentenza del Tribunale di Napoli ha giudicato “incongruo” l’intervento di angioplastica, ritenendo più appropriato un intervento di rivascolarizzazione miocardica mediante un by-pass, ed ha giudicato frettolosa ed immotivata la dimissione della paziente avvenuta solo il giorno dopo l’ angioplastica. L’articolata decisione affronta anche il tema dei danni risarcibili agli eredi sia iure proprio, che iure haereditatis.

Ma quali sono i danni risarcibili iure proprio agli eredi?

Oltre ai danni verificatisi nella sfera del defunto, e quindi trasmissibili iure haereditatis, esistono anche i cosiddetti danni riflessi, che pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si riverberano nella sfera giuridica delle cosiddette vittime secondarie, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio. Tra i danni risarcibili iure proprio ricordiamo il danno biologico, il danno morale e da perdita delle relazioni parentali e i danni patrimoniali.

Il danno patrimoniale iure proprio

Per ciò che attiene al danno patrimoniale iure proprio, viene in esame innanzitutto il danno emergente, cioè consistente in spese causate dal decesso del parente, quali ad esempio le spese funerarie. Questo verrà risarcito se rigorosamente provato pro-quota agli eredi.

Iure proprio e non iure hereditario

Fatta questa promessa si osserva che per ciò che riguarda la richiesta di rimborso delle spese funerarie, il Tribunale di Napoli, rifacendosi a precedenti arresti giurisprudenziali ribadisce che in caso di morte, le spese funerarie costituiscono un danno fatto valere “iure proprio” e non già “iure hereditario”, atteso che esse sono imprescindibilmente successive alla morte del “de cuius” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11601 del 31/05/2005, Rv. 582850).  Inoltre, le spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile. Pertanto possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo.  Occorre, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione. Anche con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014, Rv. 630951).

Un danno risarcibile

Per completezza si sottolinea come sia indiscusso che le spese funerarie costituiscano un danno risarcibile.
Ed infatti, la Suprema Corte ha sempre interpretato in senso molto ampio la nozione di “spese funerarie”, ritenendo che in queste rientrino non soltanto le spese per il feretro ed il funerale, ma anche tutte le spese in qualche modo connesse alla cerimonia funebre: e pertanto anche le telefonate fatte ai parenti, i telegrammi di condoglianze, i fiori; spese, queste ultime, che possono essere liquidate dal giudice con criterio equitativo, in base a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. 15 febbraio 1971, n. 373).
Tra i danni risarcibili inerenti il servizio funebre sono state ricomprese anche le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai familiari della vittima per partecipare alle esequie, in quanto normali e doverose secondo la coscienza sociale ed il costume, e quindi riconducibili all’atto illecito secondo un nesso di regolarità causale (Cass. 21 maggio 1977, n. 2124).
Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle domande attrici, ha condannato la clinica ad un risarcimento di circa 830 mila euro in favore degli eredi.
 

Avv. Maria Teresa De Luca

 
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