Respinto il ricorso di un uomo accusato di stalking contro il provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla persona offesa

E’ legittimo il provvedimento che, ex art. 282-ter c.p.p., obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere, quindi, dal luogo in cui questa venga a trovarsi. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 27271/2020 pronunciandosi sull’impugnazione da parte di un uomo della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa, nonché del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa, in relazione al reato di stalking di cui all’art. 612 bis del codice penale.

Nel ricorso, quanto al luogo per il quale era stato disposto il divieto, veniva dedotto che si trattava del suo stesso luogo di lavoro dell’indagato, per il quale la frequentazione era necessaria, in assenza della previsione, nel provvedimento, di modalità che consentissero l’espletamento dell’esercizio del diritto al lavoro costituzionalmente tutelato.

La Suprema Corte, nel rigettare la doglianza, ha evidenziato come sussista, invero, nel caso della misura del divieto di avvicinamento, la piena legittimità del provvedimento che obblighi il destinatario a mantenere una certa distanza dalla vittima, ovunque questa si trovi. Ciò nel caso, come quello al vaglio, in cui la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima.

Peraltro dal Palazzaccio hanno osservato che la concorrente necessità di frequentazione del luogo di lavoro da parte dell’indagato, è esigenza da rappresentare al giudice del merito cautelare, onde ottenere la specificazione di modalità di svolgimento che possano assicurare l’esercizio del diritto al lavoro, ove compatibile con la misura in atto e le esigenze cautelari sopra descritte, cui la stessa è preposta.

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