Storicità dell’infortunio e testimonianza non attendibile

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Insufficienza della prova che il danneggiato si trovava a bordo del veicolo al momento del sinistro e testimonianza non attendibile (Cassazione Civile, sez. III, 01/02/2024, n.3050).

La vicenda

Il danneggiato, nel 2014, chiamava davanti al Giudice di Pace di Tricase la Axa Assicurazioni esponendo di avere stipulato con la stessa un contratto di assicurazione contro gli infortuni. Spiegava di essere rimasto vittima di un sinistro stradale in conseguenza del quale aveva patito lesioni personali guarite con postumi permanenti e di avere inutilmente domandato alla convenuta il pagamento dell’indennizzo.

Con sentenza 18 gennaio 2016 n. 24 il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo non provata la circostanza che, al momento del sinistro, l’assicurato si trovasse a bordo del veicolo che ne fu coinvolto. La sentenza fu appellata dal soccombente.

Successivamente (sent. 30/3/2020 n. 908), il Tribunale di Lecce, in qualità di Giudice di Appello, rigettava il gravame in quanto l’unico testimone interrogato per dimostrare la storicità dell’infortunio non era attendibile e che, in assenza di altre prove, non risultava dimostrato il fatto costitutivo della pretesa.

La sentenza d’appello viene impugnata per Cassazione

Il danneggiato sostiene che illegittimamente il Tribunale avrebbe da lui preteso la prova che, al momento del sinistro, aveva la qualità di trasportato su un veicolo a motore. Infatti, il contratto di assicurazione non subordinava affatto il pagamento dell’indennizzo alla circostanza che l’infortunio fosse avvenuto in occasione di un trasporto.

La censura non è pertinente perché frutto di una interpretazione della sentenza di appello disancorata dal suo significato. Il Tribunale non ha affermato che l’indennizzo non spettasse perché l’infortunato non aveva dimostrato di essere trasportato su un veicolo a motore, ha affermato una cosa ben diversa, ovverosia che non vi era prova che l’assicurato fosse rimasto vittima di un infortunio nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di citazione.

La testimonianza non attendibile

Oltre a ciò, l’attendibilità, o meno, del testimone riguarda la valutazione delle prove che è operazione riservata al Giudice di merito e insindacabile in Cassazione.

Il ricorso viene integralmente rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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