Lo conferma il Ministero dello Sviluppo con una recente nota. Le altre società possono svolgere al massimo attività di supporto al professionista

Per praticare prestazioni odontoiatriche sui pazienti non basta una semplice Srl; ci vuole una Società tra professionisti iscritta all’Ordine e riconducibile a singoli professionisti della salute in attività. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 415099 dello scorso 23 dicembre, ha affermato, infatti, che solo la Società tra Professionisti (StP) contempera il duplice interesse a sviluppare la concorrenza sui mercati e a tutelare il paziente che riceve cure e servizi legati alla responsabilità personale del professionista. Le società non-StP possono al massimo svolgere attività di supporto al professionista, fornendogli i mezzi strumentali utili a svolgere le attività cliniche, previo contratto sottoscritto da entrambe le parti.
L’indicazione del Mise arriva in seguito alla controversia aperta a Trento tra una Srl e l’Ufficio del Registro Imprese locale. Per quest’ultimo, l’attività di studio odontoiatrico, in quanto protetta, può essere esercitata in forma societaria solo da una Stp iscritta nella sezione speciale dell’Ordine professionale.
Soddisfatto il Presidente dell’Associazione Italiana Odontoiatri, Fausto Fiorile: “Un conto – afferma Fiorile – sono le vere e proprie Cliniche gestite da Società di capitali nelle quali si svolgono realmente più attività, quali ad esempio prestazioni mediche e odontoiatriche, attività di degenza, laboratori di analisi, attività di altri operatori sanitari, e che sono soggette ad autorizzazione; un altro conto sono gli Studi professionali che, svolgendo solo una singola attività (medica e/o odontoiatrica), si ‘vestono’ da cliniche tramite una Società di capitali. Alle soglie dell’approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, il parere del MiSE è molto chiaro. Le Società costituite per erogare cure odontoiatriche possono essere iscritte alla Camera di commercio e quindi all’Ordine di riferimento solo se inquadrate nella tipologia delle Società tra Professionisti. AIO sostiene da tempo che, dopo l’approvazione della legge sulle StP, non ci siano più dubbi sul fatto che solo queste nuove forme societarie possano svolgere attività medica e odontoiatrica in alternativa ai tradizionali Studi monoprofessionali e/o Studi Associati”.
La posizione del Mise risulta, inoltre, in linea con quella espressa dalla CAO Nazionale. Il documento del Gruppo di lavoro Odontoiatria Cao in merito, ha ricordato come le regole di dettaglio della legge Bersani del ‘97, destinata ad abrogare il divieto di esercizio delle professioni protette in forma societaria, fin qui non siano mai state emanate. “Ora il Governo ci ricorda che queste regole vanno predisposte al più presto – sottolinea ancora Fiorile – E adeguarsi non sarebbe difficile: in buona sostanza, la stragrande maggioranza delle circa 3000 Società che svolgono attività odontoiatrica sul territorio nazionale dovrebbe modificare la propria natura da Srl semplici a Srl-StP. D’altro canto, ricordo che controllare se delle Società svolgano sola attività odontoiatrica e si trovino fuori dal perimetro della legge è semplice: basterebbe effettuare un controllo delle fatture emesse, un dato già in possesso del MiSE a seguito dell’invio dei dati per il 730 precompilato. Come AIO auspichiamo che ora su questo tema ANDI e la stessa CAO facciano fronte comune con le nostre posizioni”.

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