Un’ordinanza della Cassazione ha fatto il punto sulla successione testamentaria, specificando le differenze tra erede e legatario

Quando si parla di successione testamentaria, che differenze ci sono tra erede e legatario? A fare il punto sulla questione ci ha pensato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27413/2017. In essa, la Corte ha enunciato i criteri volti a distinguere le due posizioni nell’ambito della successione testamentaria.
Di fatto, si acquisisce la qualità di erede quando si subentra nella titolarità dell’intero patrimonio ereditario o in una quota di esso. Si diventa invece legatari se il testatore attribuisce la titolarità di singoli e individuati beni.

Nel caso di specie, la moglie di un defunto aveva fatto domanda di riduzione nei confronti delle disposizioni testamentarie. Con esse, quest’ultimo, lasciava la maggior parte dei suoi beni a una sorella.

Questa era stata nominata unica erede, mentre alla moglie, con cui peraltro non aveva figli, solo determinati beni.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha accolto la domanda della donna e ha disposto il ristoro della quota legittima.
La sorella del de cuius, ritenendo ingiusta la decisione, ha fatto ricorso in appello.
La Corte d’appello, investita della questione, ha dovuto stabilire se si fosse innanzi a una istituzione a titolo di erede ex certa re o se si trattasse invece di legato in conto o in sostituzione di legittima.
Infatti, si ha una istituzione di erede ex re certa quando il testatore attribuisce all’erede non una quota dell’intero patrimonio ereditario, ma una o più cose determinate.

In questo caso di successione testamentaria, infatti, non si ha legato, ma una vera istituzione di erede, come in tutte le volte in cui risulta evidente che il testatore ha inteso i beni assegnati come rappresentativi di una quota di eredità.

Si configura, invece, un legato quando un soggetto succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio del defunto, ma come beni specifici.
Se il legato viene lasciato in conto di legittima, il legittimario, qualora il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima, può chiedere la differenza acquisendo la veste di erede.
Se il legato viene lasciato in sostituzione di legittima, il legittimario può scegliere di rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguire il legato e perdere il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima.

A fronte di tali precisazioni, la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado. I giudici ritenevano che la moglie fosse stata istituita erede e che l’attribuzione a lei fatta non potesse qualificarsi come legato in conto di legittima.

La sorella dell’uomo ha fatto ricorso in Cassazione. La donna ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 551 c.c.. Questo in ragione del fatto che le disposizioni testamentarie avrebbero dovuto essere interpretate nel senso di un lascito di legato in favore della moglie. E non, a suo avviso, di una istituzione a titolo di erede ex certa re.
La Corte ha quindi fatto delle importanti precisazioni in merito.
In particolare: “ai sensi dell’art. 588 c.c., si rileva che l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso richiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni”.
Pertanto, la Corte ha confermato la pronuncia di secondo grado, in quanto sorretta da logica e coerente motivazione, ritenendo che il ricorso proposto dalla sorella fosse finalizzato esclusivamente ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa.
 
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