La Cassazione ha fornito chiarimenti circa le assunzioni della PA per chi ha superato il concorso e i suoi obblighi nei riguardi dei vincitori

Le assunzioni della PA per chi ha superato il concorso sono obbligatorie? Per le Sezioni Unite, che nella sentenza n.29916/2017 hanno fornito chiarimenti in merito, se la Pubblica Amministrazione pubblica un bando di concorso è poi obbligata ad assumere chi lo ha superato.
Questo perché le assunzioni della PA per chi ha superato il concorso – concorso pubblicato dalla stessa proprio alla scopo di coprire i posti vacanti – devono essere obbligatorie.
Per i giudici, infatti, la pubblicazione del bando equivale a una offerta al pubblico. Offerta che vincola la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro pubblico all’obbligo dell’assunzione secondo correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, una candidata a un concorso pubblico per ricoprire un posto di categoria D si è collocata seconda in graduatoria. La vincitrice del concorso si è dimessa, dando agio alla seconda candidata di essere assunta. L’Università banditrice del concorso però ha rigettato la richiesta.

La candidata ha fatto ricorso in Tribunale che, in primo grado, le ha riconosciuto il diritto all’assunzione a tempo indeterminato.

La Corte d’Appello ha poi confermato la decisione di primo grado, in quanto l’Università non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la soppressione del posto. Non solo. La P.A. è tenuta ad adempiere le obbligazioni economiche derivanti dal diritto all’assunzione.
Quest’ultima ha quindi fatto ricorso in Cassazione, sostentendo che “la violazione dell’art. 1336 c.c. anche in relazione all’art. 1351 c.c., nonché del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35. Censura l’affermazione della Corte che, qualificato il bando quale offerta al pubblico, aveva riconosciuto alla P., all’esito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione con obbligo della P.A. alla stipula del definitivo.
Richiamato l’art 35 D.Lgs. citato, osserva che il rapporto di lavoro con la P.A. si costituiva solo con la stipula del contratto individuale di lavoro e, dunque, pur volendo ritenere che il bando costituisse offerta al pubblico, prima della stipula del contratto di lavoro non sussisteva alcun rapporto di lavoro e, pertanto, non ricorreva alcuna responsabilità contrattuale in capo all’Università”.
La P.A. ha poi aggiunto un terzo motivo al suo ricorso.
“La violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, del D.P.R. n. 487 del 1994 in relazione all’art. 1218 c.c. Ribadisce che non vi era stato alcun inadempimento imputabile all’amministrazione, non essendovi alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto e, comunque, in via subordinata,a veva rilevato che la condotta della P.A. era del tutto legittima perché conforme agli atti di macro organizzazione con i quali aveva disposto la soppressione del posto.”
Tali motivazioni, però, sono state ritenute infondate dalla Cassazione.
“Non risulta, infatti, censurabile la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente di essere assunta”, scrivono i giudici.

“Nella fattispecie in esame non solo il bando fissava la validità della graduatoria per due anni, ma nessun problema di valutazione di disponibilità o di vacanza del posto, dopo l’approvazione della graduatoria, si poneva”, hanno scritto i giudici.

Questo fermo restando che il posto per cui la ricorrente ha chiesto l’assunzione era proprio l’unico posto messo a concorso, e, dunque, vacante e disponibile. Un posto per cui non era necessaria alcuna nuova determinazione della P.A, che già aveva espresso le sue decisione nello stesso bando.
Né – aggiungono i giudici – “l’Università ha provato atti o comportamenti che abbiano determinato il venire meno della delibera con cui era stato bandito il posto e, cioè, un provvedimento di soppressione del posto”.
Pertanto, per la Cassazione, “il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi che l’assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell’amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso.”
 
 
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