Un detenuto si suicida nella Casa Circondariale di Venezia. I giudici hanno confermato che l’istituto penitenziario aveva correttamente valutato il rischio suicidario e adottato le misure adeguate: nessuna responsabilità può essere attribuita per il suicidio in carcere. Il Medico aveva prescritto dei farmaci eterogenei volti a ridurre i disagi fisici eventualmente derivanti dal riferito stato di tossicodipendenza, nell’intervallo di tempo intercorrente tra la visita e il prospettato esame da parte del medico del Servizio per le Dipendenze patologiche SERD (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 22 settembre 2025, n. 25795).
Il suicidio in carcere
I congiunti della vittima chiedono che il Ministero della Giustizia corrisponda il risarcimento dei danni anche non patrimoniali da perdita di rapporto parentale, indicati come subiti a seguito della morte del detenuto, suicidatosi la sera del 4 gennaio 2015 presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia. Secondo i parenti della vittima il tragico evento era attribuibile alla responsabilità dell’amministrazione convenuta, dovendo ricondursi a un errore nella valutazione del rischio suicidario, nonché alla mancata adozione, da parte dell’Istituto penitenziario, di adeguate misure preventive a tutela del detenuto.
Il Tribunale rigetta la domandala escludendo il riscontro di rischi tali da giustificare la sottoposizione del soggetto alla grande sorveglianza che avrebbe integrato un provvedimento sproporzionato e irragionevolmente privativo dei residui spazi di libertà.
La decisione della Corte di Appello
Tale pronuncia viene confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
- appena entrato nell’Istituto, il detenuto era stato sottoposto a visita medica, a opera del sanitario di turno che – dopo aver raccolto l’anamnesi in cui si negava di tendere al suicidio o all’autolesionismo e si riferiva il proprio abituale uso di sostanze stupefacenti e di avere trascorso quattro anni in comunità – aveva prescritto dei farmaci eterogenei volti a ridurre i disagi fisici eventualmente derivanti dal riferito stato di tossicodipendenza, nel l’intervallo di tempo intercorrente tra la visita e il prospettato esame da parte del medico del Servizio per le Dipendenze patologiche SERD.
- Nella prima scheda di valutazione era stato così escluso il rischio di suicidio in specie nel breve termine, laddove nella successiva valutazione, operata poco dopo dallo psicologo di turno, non era stato rilevato nessun rischio di suicidio in carcere.
La situazione di disagio e il suicidio in carcere
- La situazione, di normale disagio carcerario senza indici significativi di una concreta intenzione suicidaria, era stata confermata dai compagni di cella escussi; le lettere alla madre e al Giudice di Sorveglianza, così come le richieste di colloquio con il Cappellano e lo psicologo, non erano decisive, soprattutto tenendo conto del fatto che per un verso era suggestiva l’ipotesi per cui la vittima avrebbe cercato di avere l’estrema unzione e non invece, più plausibilmente, la possibilità di dialogare e confessarsi, e, per altro verso, l’unico scritto in cui era apparsa la volontà di suicidarsi, quello diretto al Magistrato, era stato scritto poche ore prima del gesto, senza che l’amministrazione avesse avuto la possibilità di una tempestiva conoscenza di un evento quindi concretamente imprevedibile ex ante.
- Non risultava provato che la terapia prescritta al momento dell’ingresso in carcere fosse finalizzata a contrastare lo stato di tossicodipendenza e, comunque, i farmaci prescritti, semmai volti a ridurre i disagi fisici eventualmente derivanti dal riferito stato di tossicodipendenza, nell’intervallo di tempo necessario per essere sottoposto a visita da parte del medico del SERD, erano stati sufficienti a contrastare i possibili effetti dell’astinenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti dato che, come riferito dai compagni di cella, il giovane non aveva manifestato un particolare malessere, se non uno stato di nervosismo successivamente all’interrogatorio di garanzia, avendo saputo che gli arresti domiciliari non erano concedibili stante l’indisponibilità della madre ad accoglierlo presso la sua abitazione; in altri termini, non era stato dimostrato un nesso tra lo stato di dipendenza dalle droghe e il gesto o che una diversa prescrizione di altri farmaci avrebbe potuto evitarlo.
Il ricorso in Cassazione
Le doglianze rivolte alla motivazione sopra riportata vengono respinte in toto dalla Corte di Cassazione la quale ribadisce che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
- La difesa dei ricorrenti:
- non ha dimostrato che le decisioni dei due Giudici di merito siano state tra loro diverse, con piena operatività del divieto di deduzione dell’omesso esame.
- richiede esplicitamente una differente valutazione del “peso probatorio” delle risultanze istruttorie riservato, come noto, al Giudice di merito.
Per completezza espositiva è necessario sottolineare, quanto all’indicazione di basso rischio di suicidio, che la stessa risulta da una scheda contenente una indicazione di “minimo” a una di “massimo”, e la Corte di appello si è chiaramente riferita a un rischio imminente, espressamente escluso come rimarcato anche dalle emergenze documentali richiamate dal controricorso, in un quadro concretamente apprezzabile, in tal senso dovendo evincersi una ponderata esclusione, implicita ma univoca, della correttezza dell’omessa applicazione di un regime di maggiore sorveglianza ancor più limitativo dei residui spazi di libertà come già evidenziato dal Tribunale, senza che sia neppure ipotizzabile un effettivo omesso esame laddove, pertanto, le censure finiscono col mancare misurarsi compiutamente con la ragione decisoria complessivamente decifrabile.
Il ricorso viene respinto.
Avv. Emanuela Foligno






