Chi supera il limite di assenze per malattia non può essere licenziato se c’è correlazione tra la mansione svolta e la patologia del lavoratore.

La Cassazione si è pronunciata su chi supera il limite di assenze per malattia sul posto di lavoro. Se non vi è correlazione tra mansione svolta e patologia, si può essere licenziati. Lo dice la sentenza n. 26463 del 21.12.2016, che offre anche interessanti delucidazioni sui casi di licenziamento per superamento del cosiddetto “periodo di comporto”.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione era stato giudicato dalla Corte d’appello di Catania e riguardava il licenziamento di un uomo, per superamento del periodo di assenze per malattia consentito per legge. Di fatto, sia il Tribunale di primo grado, che la Corte d’appello avevano confermato il licenziamento.

Il caso

L’uomo aveva dunque deciso di adire la Cassazione, sperando nell’annullamento della sentenza. A suo parere, infatti, dagli accertamenti emersi nel corso della causa, era stato dimostrato l’esistenza un nesso di causalità tra le mansioni svolte in quanto addetto alla manutenzione delle caldaie, l’arterosclerosi coronarica e gli episodi infartuali di cui era stato vittima.
A suo parere, quindi, l’esistenza di questi nessi comportava la non computabilità delle assenze sul lavoro dovute alla patologia, e la conseguente illegittimità del licenziamento.

Il parere della Cassazione

Invece, il parere degli Ermellini non si è dimostrato essere in sintonia con quello del lavoratore licenziato. I giudici hanno infatti escluso, in base alle prove raccolte in corso di causa, che vi fosse una correlazione tra la patologia del lavoratore licenziato e il lavoro svolto.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato come, in nessuno dei casi, gli episodi acuti della patologia del lavoratore fossero avvenuti in concomitanza allo svolgimento delle mansioni di lavoro. E, anzi, ha dimostrato che le mansioni affidate all’uomo erano state ripetutamente giudicate compatibili con il suo stato di salute.
Per tanto, il ricorso del lavoratore licenziato è stato rigettato e la sentenza della Corte d’appello confermata integralmente.
 
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