Erano accusati di esercizio abusivo della professione; il Tribunale di Lucca ha affermato l’autonomia, sia pure limitata, dei tecnici di radiologia
Il Tribunale di Lucca, con sentenza depositata il 4 settembre 2014, ha prosciolto da ogni accusa due tecnici di radiologia in servizio presso un Centro socio Sanitario toscano. Stessa sorte per il Direttore sanitario della struttura e il Direttore U.O. di Radiologia.
Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per esercizio abusivo di professione medica e rifiuto di atti di ufficio, in quanto svolgevano l’attività professionale in assenza di un medico radiologo in loco.
Tale assenza era dovuta al pensionamento di uno dei due radiologi e al trasferimento presso altro presidio ospedaliero dell’unico specialista in radiologia rimasto. I tecnici radiologi decisero di continuare a prestare la propria attività, a fronte della possibilità di astenersi dal servizio. Di qui l’indagine penale che li portò a processo.
I Giudici, basandosi sul disposto del D.M. 746/1994, hanno premesso che “il tecnico sanitario di radiologia medica è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31.1.1983 n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitaria, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti”.
La normativa, pertanto, consente espressamente ai tecnici di effettuare, tutti i radiogrammi relativi agli esami radiologici di apparato scheletrico, torace e addome senza mezzi di contrasto; il tutto su prescrizione medica e secondo le direttive anche di carattere generale fornite dal medico,
La autonomia dei tecnici di radiologia sarebbe inoltre confermata da un documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
Tale testo prevede la possibilità per il tecnico radiologo di raccogliere il consenso in formato da pazienti di sesso femminile sui rischi dei raggi X nel corso di una eventuale gravidanza.
Nel caso in esame, peraltro, l’attività dei tecnici veniva svolta in telegestione, mediante la trasmissione di immagini radiografiche all’Ospedale di Lucca; qui venivano lette e refertate da un medico radiologo. Di conseguenza, secondo il Tribunale, l’attività svolta dagli imputati era inquadrabile nella “radiologia di base”, ove i rischi sono comunque contenuti.
Per approfondire l’argomento leggi l’articolo “Non è esercizio abusivo della professione se il tecnico di radiologia medica svolge esami senza la presenza del medico” dell’Avv. Francesco Abbate
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