(a cura dell’Avvocato Emanuela Foligno, dei Medici Legali Dott. Carmelo Galipò e Carmelo Marmo)

Proporremo successivamente ai lettori, non solo agli addetti ai lavori, una serie di articoli inerenti il nesso causale delle tecnopatie (tabellate e non tabellate) e, quindi, di particolari malattie complesse (come le broncopneumopatie, le patologie del rachide, i tumori professionali).

La finalità sarà quella di fare in modo che, qualora un paziente assicurato, e per lui il suo medico di parte, si trovino ad affrontare casi di tecnopatie, sappiano individuare le tappe fondamentali per produrre documentazione utile, oltre alla denuncia di malattia professionale.

Per ottenere il raggiungimento di questo fine ultimo, individueremo i “punti critici “ che conducono, talvolta, a sconfitte, in via stragiudiziale, circa l’ammissione di un caso all’indennizzo, per esempio per carenza di documentazione, e che portano il Magistrato, in caso di contenzioso, a trovarsi nelle condizioni di non avere a disposizione una valida Consulenza Tecnica di Ufficio, laddove anche la Consulenza Tecnica di parte (paziente assicurato) è troppo generica, oppure non dimostra appieno la rivendicazione dell’assicurato. Al riguardo, sommessamente, è da tenere in debita considerazione che qualora la Consulenza Tecnica di parte presenti i suddetti vulnus, ben potrà il Giudice del Lavoro considerare esplorativa la richiesta di Consulenza D’Ufficio. Sarà nostra intenzione definire secondo quali criteri deve essere redatta una relazione medico legale di parte che possa aiutare realmente il sanitario INAIL a decidere in base ad elementi gravidi di informazioni scientifiche e normative – giurisprudenziali, ritenendo che il Medico Inail non è parte contrapposta al Medico di parte del lavoratore, avendo entrambe le figure a cuore la tutela dei diritti del lavoratore assicurato.

Infatti, dall’esame del contenzioso INAIL, abbiamo colto alcuni punti di criticità nei procedimenti inerenti il riconoscimento delle malattie professionali, che sono suscettibili, da un lato di aumentare il contenzioso (spesso inutile), dall’altro di trascinare le criticità anche nei successivi gradi di giudizio, a danno, ovviamente del paziente assicurato.

Un esempio tipico è dato dalla problematica circa il valore da dare al Documento di Valutazione del Rischio Lavorativa (DVR) redatto dal Datore di Lavoro ed alla Cartella Sanitaria del Medico Competente: cioè quale valore deve essere dato circa il grado – se così grossolanamente possiamo definire – di oggettività. Vero è che la Sentenza (fra le numerose), n. 232 /2021 della Corte di Appello, Sez. Lavoro, di Ancona ha confermato l’orientamento giurisprudenziale (ed anche della voce ufficiale dell’INAIL) secondo cui il DVR non è l’unico elemento di valutazione per lo studio del nesso causale delle tecnopatie, ma uno degli elementi, in quanto manca del valore di “terzietà“. E, in modo analogo, il ragionamento è certamente applicabile alla Cartella Sanitaria del Medico Competente ed al suo parere. Ed ancora, se è vero che la circolare 70 del 2001 del Direttore Generale dell’ INAIL è coerente con il predetto orientamento giurisprudenziale, allegando la separazione del momento prevenzionistico dal momento assicurativo nello studio del nesso causale di una tecnopatia, è anche vero che, analizzando alcune motivazioni di reiezione, spesso il nesso causale viene negato esclusivamente sulla base del Documento di Valutazione del Rischio (a cura del Datore di Lavoro) e /o del parere del Medico Competente, che, poi oltretutto collabora alla redazione del predetto Documento (DVR).

Per la precisione, dall’esame delle pronunzie di merito, sono nettamente maggiori i casi di rigetto della domanda per insussistenza del rischio lavorativo (ergo DVR correlato), rispetto a quelli esclusivamente ancorati al giudizio del Medico Competente.

Alla base di ogni relazione medico legale di parte, in ambito previdenziale, che possa essere di reale ausilio al Medico INAIL (che dovrà verificare l’esattezza dei dati riportati) c’è senz’altro l’anamnesi lavorativa che dovrà essere rigorosa, precisa, puntuale.

Quanto avviene, talvolta, circa il rapporto di causalità tra alcune attività lavorative e l’insorgenza di alcune tecnopatie poi, per arricchire il nostro ragionamento di risvolti più complessi, non solo appare come conseguenza di conclusioni dei DVR aziendali (che, anzi, a volte sono ben redatti ed obiettivi, offrendo spazio al riconoscimento dell’indennizzo) quanto a Linee di Indirizzo (non controfirmate da nessun organo istituzionale dell’Ente INAIL) che, in concreto, applicando alcuni TLV, tabellano patologie non tabellate, che devono rimanere invece nell’alveo della metodologia medico legale prevista dalla Sentenza n. 179 /1988 della Corte Costituzionale e dell’articolo 10 del D.lvo n.38/2000 (dove viene stabilito che il lavoratore assicurato può fornire la prova dell’origine professionale di una patologia contratta durante l’attività lavorativa). E ciò avviene, purtroppo, senza alcun riguardo, alle fonti normative e giurisprudenziali. Anche in antitesi con Documenti ufficiali dell’Ente: per esempio la circolare 70 del 2001 a firma del Direttore Generale dell’INAIL.

Ecco altro punto di criticità, correlato a quello appena accennato. In caso di malattia professionale tabellata, la Magistratura, in coerenza con la Sentenza n. 206 del 1974 della Corte Costituzionale, ha sempre affermato il principio della “inversione dell’onere della prova“. Cioè la malattia tabellata è presunta come di origine professionale eccetto che l’INAIL, secondo prova certa e non di tipo probabilistico, possa provare il contrario (per esempio non adibizione ad attività a rischio- con l’ampia riserva del rischio ambientale – oppure esposizione saltuaria, aleatoria, etc.). Sono comparse Sentenze, invece, indirizzate da consulenze tecniche di ufficio alquanto non lineari, che ammettono la prova contraria da parte INAIL secondo criterio probabilistico. Ciò è palesemente contrario alla norma di legge e dalla interpretazione giurisprudenziale che ne ha sempre dato la Corte di Cassazione Lavoro.

Altro punto di criticità riguarda il concetto di “danno oscillante“ che causa, talvolta, scivoloni su una buccia di banana, soprattutto nel caso in cui una rendita viene abbassata nel corso di revisione attiva (articolo 83 del Testo Unico). Appare lapalissiano che alcune patologie, in alcune situazioni, possono subire remissione (non guarigione), quindi non miglioramento clinico assoluto. E’ il caso delle affezioni respiratorie che, nelle stagioni calde – primavera ed estate –, hanno un andamento clinico favorevole; è il caso delle lombosciatalgie che possono migliorare, per esempio per calo ponderale, per cure fisiatriche, per minore sforzo della colonna, ma non guarire e possiedono, quindi, sempre il loro carattere intrinseco di gravità; oppure è il caso dei tumori, a seguito, magari di un trattamento chemioterapico.

Pertanto proporremo alla vostra lettura:

1) articolo sul tema del nesso di causalità delle tecnopatie, in generale;

2) articolo sul tema del nesso di causalità delle tecnopatie tabellate;

3) articolo sul nesso di causalità delle malattie non tabellate;

4) articolo sul nesso di causalità dei tumori professionali.

Si cercherà di fare, quindi, emergere i punti più delicati dell’intero iter procedurale di studio per pervenire a diagnosi medico legale di tecnopatie e di definizione dei casi.

Proporremo, nello scrivere i suddetti articoli, il tema della “gerarchia delle fonti“, del “ rischio ambientale“, del problema della “non terzietà“ del DVR e del parere del Medico Competente, della “ revisione ex articolo 83 del Testo Unico“, della “revisione per errore“, a norma dell’articolo 9 del D .lvo 38 /2000, di altri argomenti che riterremo utili sottoporre alla vostra attenzione anche seguendo da parte nostra l’andamento delle Sentenze giurisprudenziali che sottopongono a tutti l’attualità di problemi antichi e di quanto voi potrete anche suggerirci di fare.

Per gli infortuni sul lavoro, non esistono particolari problematiche, eccetto la non “digeribilità“ da parte di molti del fatto che il concetto di rischio lavorativo specifico si è evoluto nel tempo, offrendo maggiore copertura assicurativa e che il concetto di concausa di lesione e di menomazione dell’Assicurazione INAIL rappresenta una peculiarità che è ormai distante anni luce dalla polizza di infortunistica privata. Ed al riguardo dell’infortunistica sul lavoro proporremo due articoli corredati da esemplificazioni concrete.

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