Morto per tumore ai polmoni: la Corte d’appello di Firenze agli eredi del lavoratore lucchese assegna 49.136 euro. L’uomo lavorò a contatto con l’amianto

Morto per tumore ai polmoni: riconosciuto indennizzo agli eredi di una lavoratore. Come riporta Luccaindiretta.it, l’uomo aveva lavorato dal 1969 al 1984, prima per la Provincia di Lucca e poi per l’ex Asl 6, ed era successivamente deceduto a 72 anni per mesotelioma pleurico, un forma tumorale molto rara che colpisce i polmoni, a causa dell’esposizione prolungata all’amianto. Ora la Corte d’appello di Firenze ha condannato i due enti a risarcire. Per i giudici, infatti, gli enti, Provincia di Lucca e gestione liquidatoria Usl 6 di Lucca, sarebbero “corresponsabili della sua morte avvenuta il 7 dicembre 2013 per mesotelioma pleurico, e le condanna in solido fra di loro al pagamento in favore delle appellanti delle seguenti voci di risarcimento del danno iure ereditario per danno biologico permanente del de cuius a 49136 euro oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; per spese mediche euro 9150,04 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Condanna le appellate in solido fra di loro al pagamento in favore delle appellanti delle spese di lite, liquidate in euro 6888 per il primo grado ed in euro 7642 per il secondo grado”.

Questa la sentenza, pubblicata il 21 dicembre, emessa dai giudici di secondo grado di Firenze. L’uomo aveva svolto le mansioni di fuochista addetto alla medesima caldaia centrale dell’ospedale psichiatrico di Lucca, con compiti di accensione, gestione e manutenzione dell’impianto, comprese le tubazioni che distribuivano il calore alle diverse centraline dell’edificio e nel corso dei due consecutivi rapporti di lavoro (Provincia, Usl) egli era stato esposto all’amianto, sostanza che manipolava in modo diretto in occasione delle operazioni di sostituzione delle guarnizioni dei tubi ricoperte da materiale isolante contenente amianto. Già l’Inail in sede amministrativa aveva accolto la domanda di riconoscimento della malattia professionale di aprile 2013 proposta in vita dall’uomo, riconoscendogli un danno biologico dell’80% per esiti di mesotelioma, misura poi elevata al 100 per cento dal tribunale di Lucca accogliendo il ricorso della vedova quale erede, nel 2016.

A tal fine, l’istituto aveva classificato come certa l’esposizione professionale all’amianto anche per il periodo ante-causa nel quale dal 1958 al 1964 aveva svolto attività di idraulico. Quindi, riconoscendo la natura professionale del mesotelioma ed il conseguente danno biologico, non aveva ritenuto un collegamento esclusivo con il periodo lavorato per Provincia ed Usl e i giudici di primo grado avevano respinto la richiesta degli eredi. L’uomo era stato a contatto con l’amianto sia prima che dopo aver lavorato con gli enti e da questo i giudici di secondo grado hanno tratto le loro conclusione di “corresponsabilità”.

Di diverso avviso infatti la corte d’appello di Firenze. Si legge in sentenza: “Dal punto di vista oggettivo, la letteratura scientifica è sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l’insorgenza dei mesotelioma, è comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale sia al tempo sia all’intensità dell’esposizione, nel senso che l’aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza (ovvero l’intervallo temporale compreso tra l’avvio dell’esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifestazione clinica del tumore)”.

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