È giusto il licenziamento del dipendente che usa il telepass aziendale per scopi personali senza comunicarlo alla Società: tale mancanza è idonea a ledere il vincolo fiduciario col datore di lavoro

La vicenda

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato al ricorrente per aver, nella sua qualità di capo zona, omesso più volte i controlli di propria competenza presso i punti vendita della Società e usato più volte il telepass aziendale per ragioni extra lavorative.

A propria giustificazione il dipendente aveva riferito, da un lato, che l’abuso del telepass era addebitabile a una mera svista indotta dalla possibile attivazione del meccanismo elettronico al casello coincidente con quello di uscita per il luogo di ubicazione della propria residenza e del proprio domicilio e, dall’altro, che era prassi ormai consolidata da dieci anni, quella per cui la Società datrice di lavoro si limitava ad addebitare in busta paga, i pedaggi non a carico della stessa.

Per il ricorrente, la Corte territoriale aveva omesso di considerare tali circostanze giustificative. Di qui, il ricorso per Cassazione e il suo rigetto.

I giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 10540/2020) hanno ritenuto, infatti, il motivo inammissibile.

Parimenti è stato ritenuto infondato il motivo volto a censurare la valutazione della Corte territoriale, con riferimento alla mancata proporzionalità tra la condotta del dipendente e la sanzione comminatagli.

Per i giudici della Suprema Corte, il giudice dell’appello aveva correttamente ritenuto la mancanza addebitata al ricorrente, idonea a ledere il vincolo fiduciario posto a base del rapporto che alla stessa si riconnette.

La valutazione della Corte di merito in ordine alla giusta causa del licenziamento è stata, pertanto, ritenuta coerente e immune da vizi logici e dunque, non censurabile in sede di legittimità.

Avv. Sabrina Caporale

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