Accolto il ricorso di un condomino contro la sentenza che aveva visto la Corte di appello pronunciarsi nel merito di una controversia con il Condominio nonostante l’intervenuta transazione tra le parti

Nell’ambito di una controversia, l’intervenuta transazione dell’oggetto della lite determina l’obiettivo venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest’ultima, che il giudice deve rilevare anche d’ufficio, a prescindere dall’atteggiamento delle parti stesse. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8034/2020.

Nel caso esaminato il Tribunale aveva dichiarato l’intervenuta usucapione di una servitù di passaggio, carraio e pedonale, del distacco di proprietà di un condomino. Il condominio, successivamente, proponeva opposizione all’atto di precetto notificato dalla controparte per l’esecuzione di quanto stabilito nella pronuncia, rappresentando di aver già adempiuto a quanto imposto, avendo demarcato i posti auto posizionati lungo il distacco, in modo da assicurare il passaggio carraio per l’accesso al fondo del condomino nella misura stabilita dal Tribunale.

L’opposizione era stata accolta e il condomino era ricorso in appello, mentre il Condominio aveva proposto appello incidentale dolendosi del fatto che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle somme sostenute nel giudizio di opposizione.

La Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione di una consulenza tecnica d’ufficio, nel corso della quale erano state prospettate alle parti alcune soluzioni, sulle quali le stesse avevano trovato un’intesa stragiudiziale.

Il giudice di secondo grado, tuttavia, aveva deciso l’impugnazione nel merito e l’aveva rigettata condannando l’appellante al pagamento delle spese non imponibili sostenute dal condominio nel primo grado di giudizio, nonché al pagamento delle spese legali dell’appello.

Nel ricorrere per Cassazione, il condomino eccepiva che il Collegio distrettuale avesse deciso il gravame nel merito, anziché dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere. A suo giudizio la Corte d’appello, in presenza dell’intervenuto accordo fra le parti, non avrebbe avuto alcun margine per pronunciarsi sulla reiezione o sulla fondatezza dell’impugnazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte ritenendole fondate. La Cassazione, in particolare, ha sottolineato l’evidente contraddizione intercorrente fra il dispositivo di rigetto dell’appello nel merito e la motivazione della sentenza impugnata, in cui si dava atto, invece della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Una volta accertata la sopraggiunta carenza di interesse ad agire, la corte territoriale avrebbe potuto – al più – pronunciarsi sulle spese (se non regolate con l’accordo transattivo), ma di certo le era precluso decidere la causa nel merito, respingendo il gravame.

La redazione giuridica

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