Il trasferimento del lavoratore è attuabile in assenza di oneri di forma e di motivazione; ciononostante esso deve fondarsi su precise ragioni tecniche, organizzative e produttive che il datore di lavoro è chiamato a indicare e provare in sede giudiziale, in caso di contestazione da parte del dipendente

La vicenda

La società datrice di lavoro aveva impugnato l’ordinanza con la quale il giudice monocratico del Tribunale del lavoro di Napoli aveva accolto la domanda cautelare avanzata da un proprio dipendente, dichiarando il diritto di quest’ultimo al trasferimento presso una sede meno insalubre della società, nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in mansioni equivalenti.

Il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione (decreto del 4/3/2020).

Come precisato dalla Suprema Corte, “la nozione di trasferimento del lavoratore implica ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione… anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto da una unità produttiva ad un’altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale” (Cass. n. 6117 del 22.3.2005; v. anche Cass. n. 5163 del 26.5.99; n. 11660 del 29/07/2003; n. 11103 del 15/05/2006).

Il trasferimento del dipendente

Tale circostanza è stata ravvisata anche nella fattispecie in esame. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell’art. 2103 c.c., deve limitarsi all’accertamento della sussistenza delle “ragioni tecniche, organizzative e produttive” indicate dal datore di lavoro, di cui questi è tenuto a dimostrare la sussistenza, restando escluso che il contrario possa essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della Costituzione (cfr. tra le tante, Sez. L, sentenze n. 11126 del 30/05/2016 e n. 5099 del 02/03/2011).

La stessa Corte ha evidenziato che “In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi né il datore di lavoro abbia l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento” (Sez. L., sentenze n. 807 del 13/01/2017). Pertanto, nonostante il trasferimento sia attuabile in assenza di oneri di forma e di motivazione, deve tuttavia fondarsi su precise ragioni tecniche, organizzative e produttive, che il datore di lavoro è chiamato ad indicare puntualmente e provare in sede giudiziale, nel caso di contestazione da parte del lavoratore.

L’onere della prova

Nel caso in esame, la società datrice di lavoro non aveva compiutamente esplicato la ratio sottesa al provvedimento adottato, giacché questa non era risultata di per sé idonea a definire il concetto di autonoma ragione tecnica ed organizzativa posta a fondamento del provvedimento di trasferimento.

Al contrario, le allegazioni del lavoratore erano apparse indubbiamente sufficienti a configurare il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per la sua salute. Quest’ultimo, come documentalmente accertato, versava infatti in precarie condizioni di salute, essendo affetto da patologie respiratorie interstiziale di tipo enfisemato/ostruttivo-restrittivo, associata ad una grave forma di cardiopatia ipertensiva e gli era stato, peraltro, riconosciuto invalido civile al 70% nonché soggetto portatore di handicap.

La decisione

Ebbene, lo stabilimento nel quale lavorava addetto alla Logistica, composto da un unico capannone in cui si disperdevano fumi e polveri da lavorazione, avrebbe potuto senz’altro nuocere alla salute, già malferma del medesimo.

Per queste ragioni il Tribunale ha rigettato il reclamo della datrice di lavoro e dichiarato il diritto del suo dipendente ad essere trasferito nella sede meno insalubre nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in mansioni equivalenti.

Avv. Sabrina Caporale

Leggi anche:

MOBBING: IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ REVOCARE LE FERIE GIA’ AUTORIZZATE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui