Una donna contesta l’esclusione dell’indennizzo dopo aver contratto il virus HCV da una trasfusione di sangue avvenuta nel 1974. La Corte conferma che la prescrizione del diritto al risarcimento non decorre dalla semplice diagnosi della malattia, ma dal momento in cui la vittima poteva ragionevolmente collegarla alla trasfusione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 3 novembre 2025, n. 28973).
La vicenda
L’intervento chirurgico cui è stata sottoposta la donna risale al 1974. In seguito, nel 1999, veniva diagnosticata positività da virus HCV. Nel 2006, viene fatta richiesta di indennizzo da malattia, in base alla Legge n. 210 del 1992 e la Commissione Medica Ospedaliera ha ravvisato il nesso di causalità tra la trasfusione e l’infezione da virus, negando, tuttavia l’indennizzo perché tardivo.
Il Tribunale di Potenza, previa CTU medico-legale, rigetta la domanda della donna sul presupposto che non era emerso alcun nesso di causa tra la trasfusione del 1974 e la malattia lamentata dalla donna. Invece, la Corte di Appello di Potenza ha ammesso l’esistenza del nesso di causa, ma ha dichiarato prescritto il diritto essendo lo stesso decorrente dal 1999, data della diagnosi della malattia, e non già dal 2006, anno in cui venne fatta richiesta dell’indennizzo.
Gli eredi della vittima chiedono l’intervento della Corte di Cassazione sul dies a quo che non coinciderebbe con la scoperta della malattia ma da quando il danneggiato, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto sapere che la malattia è l’esito della trasfusione, o meglio, l’esito di una condotta altrui.
Il nesso di causalità tra la trasfusione e la malattia
Facendo applicazione di tale principio, ne deriva che, al momento della diagnosi della malattia, la donna, che aveva tra l’altro livello di istruzione basso, non poteva indurre che quella malattia era riconducibile ad una trasfusione fatta venticinque anni prima.
Le critiche sono corrette e vengono accolte. Dalla documentazione prodotta in giudizio si deduce che la vittima ha maturato la percezione della malattia, o avrebbe potuto averla, sin dal 1999, data di diagnosi della malattia, del fatto che quella malattia era dovuta alla trasfusione.
La Corte di Appello, pur avendo ricordato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza – e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.
Non è sufficiente la conoscenza della malattia, ma occorre consapevolezza che quella malattia sia la conseguenza di un fatto ingiusto del terzo
Quindi, non è sufficiente avere conoscenza della malattia, ma occorre consapevolezza che quella malattia sia la conseguenza di un fatto ingiusto del terzo. La Corte di Appello, tuttavia, non ha tratto le corrette conclusioni predicate dai principi sopra ricordati, perché sostiene, irragionevolmente, che formulata la diagnosi nel 1999, la danneggiata avrebbe dovuto sapere che la causa stava nella trasfusione del 1974, ma senza alcun elemento dal quale indurre da tale fatto noto (diagnosi del 1999) il fatto ignoto (che la malattia era dovuta alla trasfusione del 1974).
Ed ancora, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa della l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto” (Cass. 10190/2022).
Infine, la Corte di appello non ha tenuto in considerazione il fatto che la proposizione della istanza di indennizzo ha effetto interruttivo della prescrizione, sia pure istantaneo, a nulla rilevando che la parte appellante non abbia espressamente eccepito tale interruzione, dal momento che si tratta di una eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in base agli elementi prodotti agli atti (da ultimo Cass. 9810/2023).
Il ricorso viene accolto e la decisione cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno






