Come una sentenza si trasforma in una beffa: un risarcimento iniquo per un neonato deceduto per una mancata diagnosi prenatale di trasposizione delle Grandi Arterie

Di una mancata diagnosi pre-natale di Trasposizione delle Grandi Arterie si può anche morire, ma una sentenza illogica e ingiusta può dare nuovo dolore ai genitori.

Vado al sodo riportando dapprima le conclusioni del ctu e poi quelle del Giudice:

CTU:

“Si riassume:

– secondo le linee guida all’epoca in uso l’ecocardiogramma completo non era obbligato in relazione al valore di NT, pari a 2.4; obbligo ci sarebbe stato per un NT pari o superiore a 3.5 mm;

– la paziente per un NT pari a 2.4, di poco superiore al 95° percentile, presentava un rischio di cardiopatia basso, di poco superiore rispetto a quello della popolazione generale;

– il professionista, consapevole di questo pur basso rischio, prudentemente procedeva a un esame ecografico di primo livello, corredato dalle scansioni per efflussi;

– l’esito di questa indagine era negativo per cardiopatie; vista la non disponibilità della documentazione iconografica non sappiamo se per errore tecnico o interpretativo, o se per non diagnosticabilità dell’affezione;

– le scansioni degli efflussi comunque non possedevano una assoluta ed elevata capacità diagnostica, per limiti tecnici e di training, e per una loro introduzione di carattere sperimentale;

– di questo la paziente doveva essere informata, per consentirle di accedere all’ecocardiogramma completo di secondo livello che, con probabilità elevata, avrebbe portato alla corretta diagnosi e ad evitare la morte del neonato;

– l’ecocardiogramma completo, si è detto, in quanto indagine di secondo livello funzionale al valore della NT, seguendo le linee guida non era obbligatorio nel caso di specie, poiché si tratta di indagine da farsi in modo cogente per una misura della NT al 99° percentile, a 3.5;

– le linee guida sono però da considerarsi, per la loro natura, alla stregua di raccomandazioni, di consigli, di suggerimenti operativi, e il seguirle non è cosa obbligata per il medico, che può discostarsi dalle relative indicazioni e laddove nulla vieta di procedere a un ecocardiogramma completo in qualunque gravida lo desideri;

– l’opportunità di accedere all’ecocardiogramma completo sussisteva per la paziente, visto che si cercava con tutta evidenza una cardiopatia, cosa dimostrata dall’esecuzione degli efflussi;

– ma l’esito negativo degli efflussi (esito negativo, si ribadisce, allo stato non verificabile, per le criticità del risultato più volte segnalate) non poteva essere del tutto rassicurante;

– sui limiti tecnica dell’indagine di efflussi la paziente, per quanto risulta, non veniva informata”.

Adesso riporto la parte della sentenza che, a parere dello scrivente, illogica e grave, offende i genitori della vittima

Il Giudice

“…La domanda di risarcimento dei danni è fondata.

Il c.t.u. ha ritenuto pacifico il nesso causale fra la cardiopatia congenita TGA (id est Trasposizione delle Grandi Arterie) e il decesso del piccolo E…

…Il c.t.u. ha rilevato in capo al professionista profili omissivi per non avere fornito alla paziente C. C. la documentazione iconografica relativa all’esame ecografico di primo livello e per non aver informato l’attrice della non esaustività di detta indagine e della possibilità di accedere ad una indagine di secondo livello e cioè all’elettrocardiogramma completo per lo studio del cuore fetale che avrebbe fornito la diagnosi di patologia cardiaca TGA con una media dell’80% di probabilità.

… Ritiene questo giudicante che, in realtà, l’omissione evidenziata dal c.t.u. si deve riferire non alla consegna del CD, ma alla mancata diagnosi di TGA in esito all’esame ecografico di primo livello relativo alle quattro camere cardiache e, seppur non dovuto, all’esame degli efflussi.

… Secondo i principi dell’onere della prova, dunque, poiché il convenuto non ha offerto prove per escludere l’errore interpretativo o la inidonea esecuzione dell’esame, l’inadempimento per la mancata diagnosi in sede di esame di primo livello rimane a lui imputabile.

Il mancato soddisfacimento dell’onere della prova da parte del professionista porta, dunque, a dover ritenere che il medesimo per sua colpa non abbia diagnosticato la patologia ma solo nei limiti del 50%.

In altre parole, la percentuale di attendibilità dell’esame significa che se anche il medico avesse ben operato, vi sarebbe stato comunque il 50% di possibilità che la patologia, pur presente, non fosse obiettivamente diagnosticabile, con tutte le conseguenze ormai note.

Pertanto al medico va ascritto l’evento dannoso solo per il 50%, corrispondente alla percentuale di sicurezza con cui la patologia avrebbe potuto essere individuata secondo le regole della scienza.

Ma il c.t.u. rileva anche un secondo profilo colposo e cioè il fatto che il professionista non abbia informato l’attrice della esistenza di un esame di secondo livello ben più esatto che avrebbe potuto fornire una diagnosi sicura all’80%: l’ecocardiogramma completo.

… Il c.t.u. ha ritenuto comunque di ravvisare una colpa generica nella condotta del dott. C. allorché non ha informato – e quindi sostanzialmente consigliato – alla attrice di effettuare il diverso e più approfondito esame dell’ecocardiogramma completo stante, a suo parere, l’evidente forte sospetto – nel dott. C. – di cardiopatia nel nascituro desunta dalla effettuazione degli efflussi.

Sussiste tale profilo di colpa ma per ragioni diverse da quelle esposte dal c.t.u.

Reputa infatti questo giudicante che detto secondo profilo omissivo nella condotta del professionista sia dovuto solamente come logica conseguenza della prima omissione: se il convenuto non è riuscito a provare la sua estraneità alla mancata diagnosi in sede di ecografia di primo livello, ciò significa che a lui va imputato l’errore e le sue conseguenze.

Ne consegue che se ben avesse operato, avrebbe avuto il 50% di probabilità di effettuare la diagnosi della patologia, dovendosi escludere il restante 50% dalla sua responsabilità in quanto caso fortuito.

Ma nell’ambito di questo 50% di probabilità di giusta diagnosi il dott. C. avrebbe dovuto certamente informare la paziente della esistenza di un ulteriore esame che avrebbe offerto una attendibilità di diagnosi questa volta dell’80%.

… Ne consegue che al professionista può essere imputato l’errore di diagnosi solo per l’80% di quel 50% di probabilità per il quale si trova a dover rispondere, vale a dire, operando algebricamente, per il 40% delle probabilità.

Ragionando al contrario, si deve affermare che, una volta ravvisata in capo al professionista la colpa per la mancata diagnosi dell’esame di primo livello, non gli si può certo imputare né il 50% dei casi in cui, anche con una condotta diligente, prudente e perita nella lettura dell’ecografia di primo livello pur completa degli efflussi, la diagnosi non sarebbe stata comunque possibile per la limitata attendibilità dell’esame (50%), né il 20% dei casi in cui, anche con una condotta diligente, prudente e perita nella lettura dell’ecocardiogramma di secondo livello, la diagnosi non sarebbe stata comunque possibile per la (seppur meno) limitata attendibilità dell’esame (80%).

In definitiva, pertanto, il decesso del piccolo E. va imputato alla mancata diagnosi della patologia cardiaca TGA dovuta alla condotta omissiva del convenuto dott. C. nella percentuale del 40%.

Il dott. C. deve quindi essere ritenuto responsabile della mancata diagnosi di cardiopatia prenatale nei limiti del 40% di probabilità.

In tale percentuale pertanto deve essere risarcito il danno agli attori”.

Dopo aver letto le motivazioni del Giudice, chi di voi giuristi non è balzato dalla sedia?

Seguiamo una logica:

  1. La trasposizione delle grandi arterie può essere diagnosticata effettuando una ecografia con valutazione degli efflussi;
  2. Tale metodica diagnostica ha dei limiti strumentali (legati allo strumento stesso, alla paziente, ma soprattutto alla capacità dell’operatore) per cui la possibilità di diagnosi è pari al 50%;
  3. Nel caso di specie poteva non essere eseguita secondo le linee guida del 2006, ma il valore della translucenza nucale di 2.4 mm (ossia poco al di sopra del 95° percentile) ha indotto il medico, giustamente, ad eseguirla;
  4. L’esito è stato negativo per diagnosi di TGA (Trasposizione delle Grandi Arterie) ma tale esito può essere addebitato soprattutto alla imperizia del medico e al tipo di apparecchio utilizzato visto che le possibili cause legate alla paziente non esistevano;
  5. Il medico, malgrado fosse conscio di tali fatti, non ha informato la paziente della possibilità di effettuare altro esame di secondo livello (ecocardiografia completa) che avrebbe permesso la diagnosi di TGA con probabilità di circa l’80%;
  6. La diagnosi avrebbe permesso ai medici di programmare meglio il parto in una struttura con cardiochirurgia pediatrica che avrebbe potuto garantire la sopravvivenza del neonato.

E questi 6 punti sono dati di fatto inconfutabili!

Dunque, una adeguata informativa alla paziente avrebbe dato la certezza civilistica (secondo il principio del più probabile che non) di effettuare la diagnosi prenatale di TGA e quindi di salvare il neonato, ma il giudice con la sua “illogica ragionevolezza” cosa decide?

Decide che la colpa del medico sia solamente legata alla omessa diagnosi di TGA (trasposizione delle Grandi Arterie) e non alla omessa “informativa”, come se questa fosse una colpa di rango inferiore e, quindi, da trascurare, quando, invece, è stata l’ultima malpractice (in ordine cronologico) che ha causato il decesso del piccolo E.

Il giudice, a mio giudizio, non ha compreso che:

  1. La diagnosi omissiva di TGA (trasposizione delle grandi arterie) con l’esame degli efflussi è solo il primo errore. Che tale mancata diagnosi dipende, in questo caso, soprattutto dalla perizia del medico e forse dalla qualità dell’ecografo utilizzato, quindi quel 50% è dato poco veritiero (questo non lo ha spiegato il secondo CTU e il Giudice non ha considerato che il primo CTU, quello del 696bis, aveva valorizzato la possibilità di diagnosi con la metodica degli efflussi con una percentuale dell’80%);
  2. Una omessa informazione che, anche solo astrattamente, avrebbe convinto la paziente ad effettuare un esame più specifico (ragionamento controfattuale) rappresenta una vera interruzione del primo nesso causale (omessa diagnosi con gli efflussi) in quanto è autosufficiente a produrre il danno lamentato.

Il giudice, invece, fuori da ogni logica, ha mischiato disastrosamente cavoli e fichi (applicando, per giunta, una formula riduzionistica sull’efficacia di due esami strumentali diversi), sorvolando sul distinto e nuovo ciclo causale (quello relativo alla inadeguata informativa) da solo efficace a legare la negligenza del medico col danno lamentato dagli aventi diritto.

Insomma, a mio parere, ha fatto un errore che palesa ignoranza tecnico-giuridica con la finale conseguenza di ridurre abbondantemente (del 60%)  ed ingiustamente la responsabilità del medico e così il risarcimento dei genitori del piccolo E.

Ma la cosa più grave è che quello sopra rappresentato è solo uno dei numerosi passaggi della sentenza caratterizzato da illogicità e contraddizione, con un giudice, lui si, che per eventuali errori non sarà chiamato a nessuna forma di risarcimento.

Ogni Tribunale dovrebbe esporre nel proprio sito tutte le statistiche sulle attività di ogni giudice riguardanti non solo la quantità di sentenze emesse in un anno, ma la loro qualità in termini di sentenze appellate e riformate anche in Cassazione. E da questi dati prevedere delle adeguate sanzioni non di tenore inferiore a quelle dei medici che commettono errori.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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