Il lavoratore scivola dal pianale del carroattrezzi e riporta postumi invalidanti permanenti per il trauma da caduta quantificati nel 23% (Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Sentenza n. 310/2021 del 02/03/2021 RG n. 1577/2019)

Il lavoratore cita a giudizio il proprio datore di lavoro, onde vedersi riconosciuto il danno differenziale e il danno da perdita della capacità lavorativa per il trauma da caduta, deducendo:

  • di essere stato assunto in data 8.10.2012 con la qualifica di meccanico e inquadramento (dal 25.01.2008) nel 3° livello del CCNL Metalmeccanici, venendo addetto, in concreto, sempre sotto il controllo del capo officina, alle mansioni di smontaggio, montaggio, pulizia e lavaggio delle parti dei motori di autobus in riparazione/manutenzione presso l’officina di Nettuno;
  • di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 11.10.2017 alle ore 8,30, quando gli veniva ordinato di lavare un carro attrezzi di proprietà della società, senza venire dotato di ausili visivi (necessari dovendo operare in ambiente poco illuminato) né di dispositivi di ancoraggio o sostegno (necessari dovendo svolgere la lavorazione in quota a 1,70 metri di altezza);
  • che, in particolare, dopo essere salito sul cassone posteriore del carroattrezzi per smontare i due bauletti ivi allocati, così da poter procedere alla pulizia anche della zona sottostante, a causa dell’olio presente sul pianale, scivolava e cadeva al suolo dal lato destro del mezzo riportando gravissime lesioni da cui derivava un danno biologico permanente riconosciuto in sede Inail nella percentuale del 23%.

La causa viene istruita attraverso produzione documentale e prova testimoniale, al cui esito viene trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che per affermare la responsabilità del datore di lavoro per la violazione di norme antinfortunistiche, ex art. 2087 c.c., è necessario accertare: se il sinistro è causalmente riconducibile all’esercizio delle mansioni assegnate al lavoratore infortunato per le quali era stato adeguatamente formato; se il datore di lavoro ha proceduto a un’adeguata valutazione del rischio con riferimento alla specifica lavorazione, munendo il lavoratore di tutti i mezzi di protezione per svolgere in sicurezza la lavorazione medesima approntando la dovuta vigilanza.

Ed ancora, è necessario accertare: se al lavoratore possano, o meno, essere ascritti comportamenti anomali e/o imprevedibili, o se la condotta (volontaria e arbitraria) del lavoratore sia stata anche : eccezionale, abnorme e esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute; oppure illogica ed estranea alle finalità produttive; oppure diretta a soddisfare un impulso meramente personale del lavoratore; oppure comportante un rischio diverso da quello cui il lavoratore sarebbe assoggettato, definito “rischio elettivo”, che si ha quando la condotta del dipendente non è solo colpevole ma non è neanche minimamente prevedibile dal datore esorbitando ogni canone di ragionevolezza.

Al riguardo, la Suprema Corte, a più riprese, ha affermato che l’attività di prevenzione del datore di lavoro deve scongiurare anche i sinistri cagionati da comportamenti colposi dei lavoratori, attraverso cautele preventive di salvaguardia e vigilando nella fase di esecuzione delle lavorazioni.

Anche se il lavoratore pone in essere una condotta imprudente, imperita e/o negligente, purché non abnorme tale da integrare il cd “rischio elettivo”, il datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c., è comunque responsabile dell’infortunio del dipendente, in specie se appena assunto, qualora non gli abbia impartito le giuste direttive.

Riguardo al rischio, ricorda il Tribunale, si distingue:

a) rischio tipico: è quello proprio delle mansioni cui è adibito il dipendente;

b) rischio ambientale: riguardante soggetti che, pur non essendo addetti a lavorazioni pericolose, svolgono in modo costante attività lavorativa in connessione ambientale con la lavorazione protetta;

c) rischio improprio: verificatosi durante un’attività preparatoria o, comunque, strumentale allo svolgimento delle mansioni;

d) rischio generico aggravato: non dipende dalle condizioni specifiche del lavoro ma in presenza di determinate circostanze, idonee a causare al lavoratore un aggravamento del rischio, nel senso di renderlo più intenso e frequente.

L’infortunato sostiene che il proprio datore gli assegnava una mansione mai svolta in precedenza, senza averlo adeguatamente formato e senza controllare che la mansione venisse svolta in modo corretto e in sicurezza; che gli ordinava di svolgere la lavorazione in ambiente poco illuminato senza munirlo di dispositivi visivi e che gli assegnava un’attività da svolgersi in quota (170 cm dal suolo) senza munirlo di dispositivi di protezione (corda/sostegno o altro mezzo meccanico di ancoraggio).

I testi escussi hanno dichiarato: “Sono dipendente dal 2006 come meccanico. E’ vero che il ricorrente si occupa stabilmente di smontare i pezzi del motore da riparare o che sono oggetto di manutenzione e poi dopo la riparazione o la manutenzione di occupa del loro lavaggio utilizzando le due vasche presenti nel piazzale di cui una serve per sgrassare i pezzi e l’altra per il risciacquo. Preciso che il ricorrente compiva queste operazioni sugli autobus di cui il datore di lavoro ha un appalto di manutenzione. Di solito il ricorrente svolge la sua attività lavorativa sotto il controllo e sulle direttive del capo officina. Può accadere che gli diano direttive anche il capo dei meccanici o il capo magazzino. Non ho assistito personalmente ma posso dire che il ricorrente svolge le attività che gli vengono di volta in volta indicate dai superiori. Posso anche dire di non averlo mai visto prima dell’11 ottobre 2017 pulire un carroattrezzi. In merito ai fatti dell’11.10.2017 ricordo che ad un certo punto di mattina il magazziniere mi disse che il ricorrente si era fatto male cascando dal carrellone al che sono accorso e l’ho visto per terra e ricordo che era presente qualche traccia di sangue. Posso dire che il pianale del carrellone è alto piò o meno 170 cm. Il pianale posteriore del carrellone è in ferro. Per procedere alla pulizia del pianale con la lancia è necessario salire sul pianale stesso. Se non sbaglio doveva anche smontare i due bauletti laterali ma quanto sono accorso non so se aveva fatto. Ricordo invece che sul pianale posteriore era presente la ruota di scorta in quanto è il pianale il posto dove viene normalmente allocata. La ruota di scorta viene allocata in orizzontale ed è alta lateralmente più o meno come le spondine o forse un paio di centimetri più alta quindi per smontare i bauletti si deve salire sulla ruota in quanto i bauletti sono allocati dietro la ruota di scorta”.

Il capo officina ha dichiarato: “Lavoro quale capo officina alle dipendenze della società da 22 anni. E’ vero la mattina dell’11.10.2017 era rientrato in officina uno dei carroattrezzi che la società utilizza per il recupero dei mezzi guasti. Il caporeparto mi disse che doveva essere riparata una perdita di olio nella zona tra motrice e rimorchio nella parte che si trova al centro tra i due bauletti laterali. Preciso che i tubi che perdevano olio sono posti tra la motrice e il pianale sotto i bauletti che sono posti sul pianale del rimorchio. Quella mattina per quanto mi è stato detto dal capo reparto, il ricorrente doveva lavare i tubi prima del loro smontaggio per individuare la perdita. Poso dire che il ricorrente si occupava proprio del lavaggio dei pezzi da smontare o da rimontare se necessario su tutti i mezzi presenti in officina ma non so dire si fosse già occupato del lavaggio dei carroattrezzi. Lo vedevo invece spesso pulire i motori o pezzi di motore dei pullman. Ricordo invece i meccanici che si sono occupati della riparazione provvedere anche al lavaggio dei tubi da smontare. Il carroattrezzi su cui dovevano essere compiute le attività che ho detto la mattina dell’accaduto era parcheggiato nella zona lavaggio che si trova sotto una tettoia con due lati aperti e con ottima illuminazione. La pulizia dei tubi prima del loro smontaggio può essere eseguita anche da terra in quanto sono posti ad un’altezza inferiore ad un metro. Per procedere allo smontaggio dei tubi, invece, è necessario salire sul piano posto tra motrice e la paratina del pianale. Se invece la perdita riguarda la parte dei tubi posta sotto il pianale bisogna salire sul pianale e smontare i due bauletti . Poiché mi è stato detto che la perdita era localizzata nella parte antistante il pianale sarebbe stato necessario lavare solo il primo pezzo dei tubi. Non mi risulta che gli autisti siano adibiti al lavaggio delle parti meccaniche che viene fatto in officina. Gli autisti si occupano del lavaggio dell’esterno dei mezzi. Non ricordo se quel giorno sul pianale fossero appoggiati altri attrezzi o la ruota di scorta. I due bauletti hanno la funzione di porta attrezzi. La parte di pianale posta tra la motrice e il rimorchio si chiama in gergo collo d’oca ed è pavimentata in legno proprio in funzione di antiscivolo. Le paratine invece sono in legno. Il carroattrezzi è di norma dotato di due ruote di scorta di misure differenti, una della motrice e l’altra del rimorchio. La prima è allocata sotto le paratine la seconda è fissata in orizzontale sul pianale ed è alta più o meno come le paratine ossia 20/30 cm. Di norma ogni carroattrezzi gira con le ruote di scorta”.

Altri testi, invece, affermavano che per il lavaggio dei tubi posti dietro i bauletti del carroattrezzi non era necessario salire sopra la ruota di scorta o le paratine.

All’esito delle prove testimoniali il Tribunale non ritiene adeguatamente provata la ricostruzione dell’infortunio.

Nessuno dei lavoratori presenti sul posto assisteva all’infortunio, e l’unica circostanza definitivamente accertata è che il ricorrente la mattina dell’11 ottobre 2017, intorno alle ore 8,30/9,00, doveva procedere al lavaggio dei tubi dell’olio posti tra la cabina e il semirimorchio del carroattrezzi , attività necessaria per individuare la perdita d’olio presentata dal mezzo.

Tale attività è propria delle mansioni del ricorrente da altre 5 anni e lo stesso riceveva adeguata formazione ai sensi del TU n. 81/2008, attività comunque differente dal semplice lavaggio igienico/estetico del mezzo che, invece, era demandato agli autisti.

Non risulta confermato, quindi, quanto narrato dall’infortunato, ovverosia che il giorno dell’infortunio, per la prima volta da quando era stato assunto, doveva procedere al “lavaggio” del carroattrezzi, compreso il pianale e la zona posta sotto i due bauletti.

Inoltre, se per un verso è vero che 2 testi hanno riferito di non avere mai visto il ricorrente occuparsi della pulizia dei pezzi del motore del carroattrezzi, va considerato che altri 2 testi hanno dichiarato che si trattava di un’attività di cui l’infortunato si era occupato in passato, altro teste ha ammesso che, nel caso in cui si fosse dovuto procedere alla riparazione di uno dei due carroattrezzi aziendali, il ricorrente avrebbe dovuto procedere al lavaggio dei pezzi del motore.

Oltre a ciò vi è da considerare che non risulta accertato che il lavoratore per procedere al lavaggio dei tubi con la lancia idro-pulitrice dovesse necessariamente salire sul pianale del semirimorchio e rimuovere i due bauletti laterali ivi collocati (attività che in concreto non risulta avere svolto in quanto i testi sopraggiunti dopo la caduta hanno riferito che i bauletti si trovavano al loro posto), né che sul pianale del mezzo fosse sparso dell’olio di motore.

Il pianale del semirimorchio è posto a un’altezza di 126 cm dal suolo e non all’altezza di oltre 170 cm (come invece dedotto dall’infortunato), laddove l’art. 107 del D.lgs. 81 cit. definisce lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

Inoltre il pianale è trattato con una vernice antiscivolo ed è perimetrato da sponde laterali fermapiede alte all’incirca 22 cm.

Nessuno dei testimoni esaminati nel corso dell’istruttoria ha confermato la circostanza che l’ambiente di lavoro fosse poco illuminato, anzi uno dei testi ha riferito che il carroattrezzi era parcheggiato nella ” zona lavaggio ” posta sotto una tettoia aperta ai lati “… e con ottima illuminazione”.

Tanto considerato, i fatti costitutivi della pretesa azionata non hanno trovato riscontro e, dunque, viene affermato che non sussistono elementi per affermare la responsabilità della società datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. .

In conclusione, il Giudice del Lavoro, dichiara il ricorso infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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