Viene omesso l’approfondimento della lesione nodulare polmonare che corrispondeva ad adenocarcinoma poco differenziato con ricco infiltrato granulocitario (Tribunale di Roma, Sentenza n. 3751/2021 del 03/03/2021 RG n. 51413/2014)

I congiunti del paziente deceduto citano a giudizio il Policlinico di Roma onde vederne accertata la responsabilità per il decesso del paziente causato da omesso approfondimento di lesione nodulare del lobo polmonare inferiore destro.

In particolare, gli attori deducono:

  • In data 29.05.2002 il paziente veniva ricoverato presso il Policlinico con diagnosi di accettazione di “precordialgie atipiche” e nella stessa giornata veniva rilevata, a seguito di radiografia toracica, la presenza di un’opacità destra;
  • In data 01.06.2002 veniva eseguito l’accertamento tecnico prescritto dal quale si rilevava nel segmento antero basale del lobo polmonare inferiore di destra una lesione nodulare di circa 2cm, risultando quindi necessario una FNB del nodulo polmonare, TC guidata e successiva TC addominale e del cranio;
  • In data 06.06.2002 il paziente veniva dimesso, senza che dalla cartella clinica risultassero effettuati gli esami medici sopra descritti; unica indicazione contenuta in cartella consisteva nella prescrizione di un controllo TC torace a distanza di sei mesi;
  • In data 08.09.2002 – veniva nuovamente ricoverato presso il Policlinico a seguito di un sofferto dolore toracico;
  • Tramite un esame radiografico di routine si confermava la presenza del nodulo non calcifico e si consigliava, per una valutazione più precisa, un approfondimento diagnostico tramite TC, anch’esso non espletato entro le dimissioni avvenute in data 13.09.2002;
  • Nel mese di febbraio 2005, a seguito di accertamenti tecnici effettuati sempre presso il Policlinico nei primi due mesi del medesimo anno, veniva rilevato un “addensamento polmonare destro relativo ad atelettasia del lobo medio e la presenza di una formazione ostruente la quale corrispondeva ad adenocarcinoma poco differenziato con ricco infiltrato granulocitario”;
  • In data 18.02.2005 il paziente, con sintomi febbrili e versamento pleurico polmonare, veniva nuovamente ricoverato presso il Policlinico;
  • Dalla cartella clinica si evinceva come la TC total body effettuata in data 17.02.2005 avesse rilevato il coinvolgimento linfonodale della neoplasia polmonare;
  • Il paziente veniva quindi sottoposto a chemioterapia fin quando, a seguito dell’insorgenza di una grave crisi operatoria, veniva trasferito nel Reparto di Rianimazione, dove decedeva in data 29.03.2005.

Gli attori, in sostanza, lamentano che il Policlinico ha omesso di attuare gli esami e gli approfondimenti volti ad accertare la natura della lesione polmonare.

Si costituisce in giudizio il Policlinico Universitario deducendo l’infondatezza delle domande avanzate ed eccependo la legittimazione passiva in quanto le prestazioni sanitarie censurate venivano svolte presso un Complesso Integrato, del tutto autonomo e con propria sede legale.

La causa veniva istruita con l’espletamento di CTU Medico-Legale.

Il Tribunale premette che il diritto vantato dai congiunti, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dai danni da loro direttamente subiti si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.

Il decesso del paziente è avvenuto in data 19.03.2005, la prima lettera indirizzata da parte attrice nei confronti della convenuta Struttura avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno è stata notificata solo il 10.05.2012. Pertanto, sia alla data della notifica della prima lettera di richiesta di risarcimento sia alla data della notifica dell’ atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta va decorso il termine quinquiennale di prescrizione del diritto per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.

Da ciò ne deriva la declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio azionato.

In ragione del recente consolidamento dell’orientamento della Cassazione al riguardo, il Giudice dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Le spese della CTU medico-legale vengono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.

Avv. Emanuela Foligno

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