Trauma da schiacciamento del lavoratore (Cassazione civile, sez. III, 16/02/2023, n.4980).

Trauma da schiacciamento per il lavoratore colpito da un parapetto nel corso delle operazioni di svitamento dei bulloni.

La vedova del lavoratore deceduto citava a giudizio la ditta appaltatrice,  il datore di lavoro, il direttore del cantiere e il preposto alla sicurezza del cantiere onde ottenerne, in solido, la condanna per i danni conseguenti al decesso del coniuge.

L’infortunio avveniva in un cantiere in cui la vittima lavorava in qualità di preposto e capo cantiere; il decesso avveniva a seguito delle gravissime lesioni per trauma da schiacciamento riportate per essere stato colpito da un parapetto nel corso di un’operazione di svitamento dei bulloni che lo mantenevano unito alla trave di varo.

Il Tribunale condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendo che la funzione di preposto alla sicurezza, svolta nello specifico dal lavoratore deceduto, non rilevasse quale causa di esonero da responsabilità datoriale, in quanto la vittima era essa stessa impegnata nello svolgimento dell’attività su cui avrebbe dovuto vigilare.

La Corte di Appello di Trieste, ha escluso che potesse “ravvisarsi alcun profilo di colpa ai sensi dell’art. 2087 c.c., in capo al datore di lavoro e ai soggetti da questi delegati, dal momento che la vittima risultava essere sia capo squadra, sia preposto alla sicurezza di turno in cantiere e dal momento che lo stesso era venuto meno ai conseguenti doveri, correlati alla propria posizione di garante, di adottare e far adottare da parte degli operai a lui sottoposti (…) le previste procedure di sicurezza”. Ha concluso la Corte che “la sopravvenuta inadeguatezza delle misure di prevenzione non può ritenersi correlata ad una violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro e sui suoi delegati, essendo stata, nella fattispecie, diretta conseguenza di un imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive rispetto a quelle previste nel piano operativo di sicurezza, come tale ricadente nella esclusiva sfera di responsabilità dello stesso preposto alla sicurezza”.

Sulla scorta di ciò, i Giudici di appello hanno rigettato le domande risarcitorie e compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. La vedova del lavoratore impugna in Cassazione.

Con il primo motivo, denuncia la violazione e l’errata applicazione dell’art. 2087 c.c. e D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 2 e 19, e censura la sentenza per avere ritenuto che la vittima dell’infortunio per trauma da schiacciamento potesse svolgere attività di preposto alla sicurezza anche rispetto alle attività lavorative da lui stesso compiute.

In sostanza, la ricorrente assume che i poteri di controllo e sorveglianza a tutela del lavoratore sono connotati da “una proiezione verso l’esterno dell’individuo che li attua” e comportano che debbano essere esercitati da un soggetto nei confronti di altri e non di sé stesso; sostiene che “l’attribuzione al preposto di un obbligo di auto-vigilanza sulle mansioni operative da lui svolte, con conseguente cumulo, in capo al medesimo, dei ruoli di controllore e controllato, rappresenta inammissibile deviazione rispetto alle finalità dell’impianto normativo tale da privare di effettività, almeno nei suoi confronti, la tutela approntata dal legislatore, verificandosi peraltro un’iniqua differenziazione di trattamento rispetto ad altri lavoratori, che possono contare sull’affiancamento di un preposto alla sicurezza”.

Con il secondo motivo, censura la pronuncia della Corte di merito per aver ritenuto la condotta della vittima idonea ad interrompere il nesso di causa, pur non avendone accertato la sussistenza dei caratteri dell’abnormità ed esorbitanza, in tal modo estromettendo “dalla valutazione del nesso eziologico le cause prevalenti, inerenti il mancato adempimento degli obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro e agli altri soggetti garanti”.

Con il terzo motivo lamenta l’esenzione di colpa del datore di lavoro.

I primi tre motivi di censura sono fondati.

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

La responsabilità datoriale è esclusa solo quando il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell’imprenditore.

Tali principi, da ritenersi più che consolidati, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

La Corte di appello, non si allineata a tali principi.  Si è limitata a escludere “alcun profilo di colpa ai sensi dell’art. 2087 c.c., in capo al datore di lavoro e ai soggetti da questi delegati”, valorizzando erroneamente la circostanza che la vittima risultava essere in concreto sia capo squadra, sia preposto alla sicurezza di turno in cantiere, nonché il fatto che lo stesso fosse venuto meno ai conseguenti doveri, correlati alla propria posizione di garante, di adottare e far adottare da parte degli operai a lui sottoposti le previste procedure di sicurezza.

Ed ancora, è errata l’affermazione dei Giudici di appello secondo cui l’imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive sarebbe sufficiente a far ricadere l’evento dannoso nella esclusiva sfera di responsabilità della stessa vittima.

Conclusivamente, dall’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso discende l’assorbimento dei restanti e per l’effetto, la sentenza viene cassata in relazione ai primi tre motivi e la causa rinviata alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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