Il lavoratore deve allegare specificatamente, e provare, la dinamica dell’infortunio e chiarire se lo stesso avveniva sul percorso normale tra abitazione e lavoro (Tribunale di Frosinone, Sez. lav., sentenza n. 817/2020 del 29 ottobre 2020)

Con ricorso depositato il 16.11.2018, il lavoratore espone che in data 13.07.2017, mentre scendeva dall’autovettura davanti al posto di lavoro, cadeva rovinosamente, riportando lesioni personali e che giunto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frosinone, gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con una prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro di gg. 7.

L’infortunio si protraeva sino al 9 settembre 2017 e il danneggiato espletava la procedura amministrativa nei confronti dell’Inail per il riconoscimento dell’infortunio avendo riportato un grado di menomazione non inferiore al 6% e una inabilità temporanea assoluta di gg. 58.

La procedura rimaneva senza riscontro.

Si costituisce in giudizio l’Inail eccependo l’assenza di prova delle modalità del sinistro.

Il Tribunale di Frosinone rigetta il ricorso del lavoratore per carenza di prova.

Difatti, viene sottolineato che il lavoratore è onerato dal provare le modalità di accadimento dell’infortunio denunciato, al fine di rendere possibile la valutazione della natura professionale dello stesso, in particolare quando l’infortunio sarebbe occorso durante il percorso di andata al lavoro e, quindi, in itinere.

Al riguardo, viene ricordato che l’art. 2, comma 30, T.U. n.1124/1965, prevede che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, precisando che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti” e che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche’ necessitato”, mentre “restano […] esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni”, nonche’ quelli avvenuti nell’ipotesi che il conducente sia “sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

La Suprema Corte ha chiarito che la tutela assicurativa è ampliata a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto e tutelando piuttosto il rischio generico (connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro) cui soggiace qualsiasi persona che lavori.

Ebbene, il lavoratore non ha specificato in alcun modo la dinamica dell’infortunio e non ha chiarito se lo stesso avveniva mentre si trovava sul c.d. percorso normale tra abitazione e lavoro.

Inoltre, il lavoratore nel corso del giudizio non si è offerto di provare (ad esempio, a mezzo prova per testi, non richiesta) le circostanze rilevanti nel caso concreto.

Ne deriva, conseguentemente, che non può essere valutata e accertata la natura professionale dell’infortunio denunciato, con trauma distorsivo del ginocchio sinistro.

Specifica il Tribunale che nell’assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso e difettando in ricorso richieste istruttorie diverse dall’espletamento della C.T.U. medico-legale, non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso.

In conclusione, il ricorso del lavoratore viene rigettato per carenza assoluta di prova e lo stesso viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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