Treno in ritardo di 23 ore per meteo avverso, passeggero risarcito

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fibre di amianto

Condizioni metereologiche “avverse quanto prevedibili”; respinto il ricorso di Trenitalia contro la richiesta di risarcimento del passeggero di un treno in ritardo di 23 ore

Aveva convenuto in giudizio Trenitalia chiedendo il risarcimento del danno per un viaggio in treno che si era concluso con circa 23 ore di ritardo a causa delle “avverse quanto prevedibili condizioni meteorologiche”. Il tutto trascorrendo la notte, “senza alcuna assistenza in termini di luce, riscaldamento e coperte, cibo e acqua”.

La compagnia ferroviaria resisteva controdeducendo in particolare sia la carenza di nesso causale rispetto all’improvviso peggioramento delle pur cattive condizioni meteorologiche inizialmente previste, sia l’assenza di colpa per aver fatto quanto possibile nelle concrete circostanze, tenuto conto del piano di servizio pubblico predisposto e gestito da RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Sia il Giudice di pace che il Tribunale avevano accolto la domanda dell’attore.

Per il Giudice di secondo grado, in particolare, i bollettini meteorologici prodotti non lasciavano adito a dubbi sulla prevedibilità delle condizioni di tempo, sicché doveva escludersi l’esimente della causa di forza maggiore.

Nel ricorrere per cassazione Trenitalia eccepiva, tra gli altri motivi, che il Tribunale avesse mancato di rilevare quanto dedotto e provato nelle fasi di merito, ovvero che vi era stato un imprevedibile quanto determinante peggioramento delle condizioni meteorologiche inizialmente previste, e che la deducente aveva assicurato riscaldamento, per quanto era stato possibile ovvero nei limiti della erogazione elettrica disponibile, e cibo, nei limiti delle scorte degli esercizi commerciali reperibili durante il percorso, così come mezzi alternativi di trasporto su gomma, anch’essi infine impossibilitati a raggiungere in tempi minori la destinazione per le stesse ragioni che ne confermavano la natura di forza maggiore.

La Suprema Corte, tuttavia, con l’ordinanza n. 7754/2020, ha ritenuto di respingere le doglianze della ricorrente.

Per i Giudici Ermellini,  il Tribunale, “anche richiamando la motivazione del giudice di prime cure che aveva constatato oggettività del ritardo di quasi 24 ore e omissione di ogni adeguata assistenza”, aveva aggiunto che i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – la sussistenza di una situazione tale da dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario “a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza”. Il tutto pur non potendo cancellare la tratta di quel giorno.

Il fatto, poi, che a RFI potesse imputarsi una qualche responsabilità avrebbe, in tesi, potuto indurre a una chiamata in causa della ricorrente per essere tenuta indenne dalla responsabilità che, nei confronti del trasportato, comunque gravava sulla stessa in quanto impegnata negozialmente.

La redazione giuridica

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