Il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra il reato di truffa contrattuale

“In tema di truffa contrattuale il reato è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno”

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso presentato da un uomo condannato in sede di merito ai sensi dell’articolo 640 del codice penale per essersi fatto consegnare la somma di duemila euro quale acconto per la locazione di una villa che però non aveva consegnato alle persone offese nel termine pattuito, senza peraltro restituire gli importi ricevuti.

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione eccependo l’insussistenza degli artifici e raggiri capaci di ingannare le persone offese nella fase della stipula del contratto nonché la carenza del dolo iniziale di truffa.

A suo giudizio la Corte territoriale non aveva colto la natura meramente civilistica dell’inadempimento, travisando il dato della effettiva sussistenza di un fattore esterno che aveva impedito la consegna del bene ai querelanti (ovvero il mancato perfezionamento dell’acquisto di altro immobile dove il ricorrente doveva trasferirsi).

Peraltro il Giudice di secondo grado non avrebbe considerato la consolidata giurisprudenza di legittimità che, in caso di contratti ad esecuzione istantanea, come quello di specie, ai fini della integrazione del reato di truffa richiede la dimostrazione del dolo iniziale, incidente nella fase della stipula del contratto, restando invece un mero illecito civile il fatto dell’inadempimento contrattuale.

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 3790/2020 hanno tuttavia ritenuto il ricorso infondato.

La Cassazione ha preliminarmente chiarito che, contrariamente all’assunto difensivo, non si era in presenza di un contratto ad esecuzione immediata, in quanto dalla ricostruzione del fatto descritta in atti era emerso che i querelanti avevano consegnato l’importo loro richiesto dall’imputato entro gli inizi dell’agosto 2013, mentre la consegna dell’immobile locato e l’immissione in possesso delle persone offese sarebbe dovuta avvenire entro la metà del settembre successivo.

Gli Ermellini hanno quindi ribadito che, in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p.

L’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato – specificano dal Palazzaccio – è costituito dal dolo iniziale, “che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria”.

La redazione giuridica

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