L’uomo è stato condannato in primo e secondo grado ma si è opposto sottolineando come avesse agito per la difesa del proprio cagnolino di piccola taglia che era stato aggredito e morso da un alano

L’uccisione di un cane non configura il delitto di danneggiamento o uccisione di animale altrui previsto dal codice penale se sussiste la ‘situazione di necessità’. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso di un uomo che aveva ucciso l’alano di un altro soggetto con un puntale in ferro preso dalla propria abitazione, sferrandogli un colpo sopra la zampa posteriore sinistra.

L’uomo aveva impugnato davanti alla Suprema Corte la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato il giudizio di primo grado riconoscendone la responsabilità penale. In particolare l’imputato contestava la ricostruzione dell’accaduto affermando che l’alano non era tenuto a guinzaglio, bensì libero e senza museruola. Il grosso cane si era avvicinato al proprio cagnolino e lo aveva aggredito e morso vicino alla coda procurandogli delle ferite. La sua reazione, pertanto, trovava piena giustificazione in quell’aggressione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50329 del 28 novembre 2016, ha ritenuto di accogliere le argomentazioni dell’imputato rinviando la causa alla Corte d’appello affinché riesaminasse il caso tenendo conto dei principi esposti.

In particolare i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che la ‘situazione di necessità’ comprende ogni “situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai propri beni quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile”.

Tra queste fattispecie, quindi, rientra anche il reato di uccisione di animale previsto dall’articolo 544 del codice penale, ipotesi che invece la Corte d’appello aveva erroneamente escluso, nonostante nell’atto di appello alla sentenza di primo grado fosse chiaramente precisato che l’imputato aveva agito al solo fine di difendere sé stesso e il proprio cane dall’aggressione dell’alano.

Per i giudici del Palazzaccio, quindi, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello era del tutto ingiusta e illogica, poiché il giudice di secondo grado non aveva contestualizzato adeguatamente l’aggressione dell’imputato, che aveva agito in considerazione del percepito pericolo per sé e per il proprio cagnolino.

 

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