Usura psicofisica per mancato riposo settimanale, no al risarcimento

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usura psicofisica

Negata la pretesa di un gruppo di vigili urbani che chiedevano il risarcimento del danno biologico connesso alla maggior usura psicofisica derivante dalla richiesta di lavorare sette giorni consecutivi

Con l’ordinanza n. 37038/2021, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da alcuni vigili urbani che avevano agito in giudizio nei confronti del Comune chiedendo il risarcimento del danno biologico connesso alla maggior usura psicofisica derivante dalla richiesta della controparte di prestare la propria attività per sette giorni consecutivi, comprensivi della domenica, nel periodo 2002/2012, senza fruire del riposo settimanale.

I Giudici del merito avevano ritenuto di respingere la pretesa degli attori. La decisione della Corte territoriale territoriale, in particolare, discendeva dall’aver questa ritenuto infondata la domanda in quanto avanzata, da un lato, prescindendo del tutto dalla disciplina contrattuale collettiva che, nell’introdurre una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, remunera la prestazione del personale in turno per l’erogazione di servizi da garantire con continuità già tenendo conto della maggiore penosità della stessa e, dall’altro, senza allegare e provare uno specifico danno conseguente a tale modalità di impiego ulteriore rispetto alla mera usura psico-fisica considerata dalla disciplina contrattuale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti denunciavano, tra gli altri motivi la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del CCNL per il comparto Autonomie locali del 14.7.2000, imputando al Collegio distrettuale l’erroneità dell’interpretazione della disciplina contrattuale quanto alla lettura datane come volta a ristorare il danno da usura psico-fisica anziché il mero disagio connesso al lavoro in turni.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta evidenziando come il Giudice a quo, pienamente consapevole dell’essere la domanda proposta rivolta al riconoscimento del risarcimento del danno connesso alla circostanza della prestazione di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo considerata in sé, ovvero in relazione alla maggiore penosità che vi si riconnette per il solo fatto di averla svolta, si era attenuta all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità che, distinguendo tra l’art. 22 e l’art. 24 del CCNL ha ricondotto la fattispecie de qua, relativa al ritardo nella fruizione della pausa di riposo del personale turnista, alla prima delle predette disposizioni riconoscendo alla maggiorazione ivi prevista a fronte del pregiudizio de quo valenza compensativa.

La redazione giuridica

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