L’uomo, lavoratore marittimo con mansioni di ufficiale di coperta, deduceva di aver contratto una forma grave di ipoacusia neurosensoriale protesizzata a causa dell’omissione dell’adozione di misure precauzionali volte a scongiurare i rischi per la salute dei dipendenti

Aveva agito in giudizio nei confronti della Società datrice chiedendo, di “accertarsi e dichiararsi che in suo danno è stato commesso il delitto di lesioni personali colpose con violazione dell’art. 2087 c.c.” e conseguentemente la condanna della convenuta al pagamento delle seguenti somme: “Euro 105.115 per danno biologico permanente; Euro 50.000 per danni morali; Euro 116.548,78 per danno patrimoniale permanente; o al pagamento di quelle altre somme maggiori o minori di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria”. Il ricorrente, in particolare, esponeva di essere un lavoratore marittimo e di aver svolto mansioni di ufficiale di coperta sulle navi cisterna armate della resistente fra il 1999 ed il 2009 nonché su altre navi mercantili dal 1976 in poi con contratto a tempo indeterminato. Deduceva di aver contratto una forma grave di ipoacusia neurosensoriale protesizzata a causa dell’omissione, da parte della datrice di lavoro, dell’adozione di misure precauzionali volte a scongiurare i rischi per la salute dei dipendenti. A sostegno della sua domanda il ricorrente riportava le valutazioni del proprio consulente medico, a parere del quale lo svolgimento di lavoro a bordo di navi avrebbe comportato, di per sé, la permanenza in ambiente lavorativo caratterizzato da rumorosità potenzialmente otolesiva, per un periodo di oltre venti anni, durante il quale sarebbe stato “esposto alla noxa patogena”; pertanto, tale dato avrebbe dovuto considerarsi “certamente congruo per determinare quelle alterazioni a carico della componente neurosensoriale dell’apparato uditivo”.

I Giudici del merito rigettavano la domanda ritenendo non soddisfatto l’onere di allegazione spettante al ricorrente (specificazione dell’inadempimento datoriale e misure precauzionali non adottate).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il lavoratore denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2087 c.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva respinto la sua domanda solo per non aver indicato quali fossero le misure protettive che avrebbero potuto evitare il danno.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 37035/2021, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta.

In base alla giurisprudenza di legittimità, infatti, grava sul lavoratore “l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Parimenti, la Cassazione ha affermato in precedenti sentenze che: “il motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2087 cod. civ. e art. 32 Cost. evocando “obblighi” gravanti sul datore di lavoro ed una sua colpa per un “fatto-reato” e di “tutte le cautele” idonee ad evitare il rischio lavorativo deve ritenersi infondato poiché il prestatore di lavoro, che chieda al datore il risarcimento del danno alla salute per mancata adozione delle misure di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., ha l’onere di indicare le dette misure, stante che altrimenti si affermerebbe un principio di responsabilità oggettiva, contrastante con gli artt. 1218 e 2043 cod. civ., secondo cui basterebbe l’evento dannoso a provare il mancato uso dei detti mezzi”. E ancora che: “incombe sul lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra”.

Nel caso in esame, il ricorrente si era limitato ad affermare che egli, peraltro ufficiale di coperta, aveva subito, a causa di non meglio precisate condizioni lavorative, una grave ipoacusia da rumore, di cui chiedeva i danni, senza alcuna altra allegazione e precisazione. Da lì la decisione di rigettare il ricorso, in quanto infondato.

La redazione giuridica

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