Utilizzo cinture di sicurezza, eccesso di velocità e omicidio stradale (Cassazione penale, sez. IV, dep. 07/03/2023, n.9464).

Utilizzo cinture di sicurezza in un caso di sinistro stradale ad esito mortale.

La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del GIP  di condanna in ordine al reato di omicidio stradale.

Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale mortale: l’imputato, alla guida del proprio autoveicolo,  sul quale erano trasportai 3 passeggeri, nell’imboccare la bretella che gli avrebbe consentito di accedere ad una rotatoria, a causa della presenza di un dosso e della elevata velocità stimata dal Consulente in 124 Km/h, a fronte di un limite di 50 km/h, perdeva il controllo del mezzo; l’autovettura, sollevatasi dal pavimento stradale, si schiantava contro il guardrail sulla destra della carreggiata, oltre il quale era infisso un palo in metallo di rilevante diametro posto a servizio di una rete elettrica, e si era ribaltata numerose volte; in esito alla schianto i 3 passeggeri perdevano la vita.

All’imputato veniva contestata l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia e la violazione del D.Lgs. n. 30 aprile 1002 n. 285, artt. 140, 141 commi 1, 2, 3 e 142.

L’imputato impugna la decisione in Cassazione.

Lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in relazione alla condotta omissiva imprudente dei passeggeri che omettevano l’utilizzo di cinture di sicurezza.

Nel caso in esame, secondo il ricorrente, doveva ritenersi che il mancato utilizzo di cinture da parte dei trasportati, concausa della morte, in quanto lo stesso Consulente Tecnico del Pubblico Ministero aveva affermato che, laddove gli occupanti avessero indossato i dispositivi di protezione, il sinistro anche per loro, oltre che per l’imputato che indubbiamente indossava le cinture, non avrebbe avuto esito infausto.

La censura è fondata.

Qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Ricorre, dunque, la circostanza attenuante ad effetto speciale nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

I Giudici di Appello, invece, hanno ritenuto che nel caso di specie non vi fossero i presupposti normativi di applicabilità della circostanza attenuante. L’art. 589 bis comma 7 c.p., nel prevedere la diminuzione della pena fino alla metà nelle ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza della azione o della omissione del colpevole, hanno argomentato i Giudici di merito, farebbe riferimento all’evento-incidente e non già all’evento-morte, in coerenza con il fatto che soltanto il concorso di altri fattori, umani o naturali nella determinazione del sinistro è suscettibile di attenuare il disvalore della condotta e giustifica un minore trattamento sanzionatorio.

Tale interpretazione non è coerente con la formulazione letterale della norma che ha introdotto detta attenuante e con la ratio ad essa sottesa. Nel reato di cui all’art. 589 bis c.p. l’evento, per come è costruita la fattispecie, è la “morte causata per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale”, che dovrà essere punito in maniera attenuata nelle ipotesi in cui concausa della morte sia stata oltre alla condotta colposa dell’autore del reato anche un comportamento colposo della vittima o di terzi o qualunque concorrente causa esterna.

Pacifico, prima della introduzione della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, c.p. che, in caso di incidente stradale, il mancato uso da parte della vittima delle cinture di sicurezza integrasse una condotta colposa concorrente della quale si doveva tenere conto nella determinazione della pena e nella determinazione della somma da liquidare ai fini del risarcimento del danno.

La introduzione della circostanza attenuante in esame, considerata la sua ampia formulazione letterale, ricomprende una pluralità di situazioni nelle quali il disvalore della condotta colposa dell’autore del reato si ritiene minore per essere stato determinato l’evento morte anche da concomitanti fattori, quali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche concorrenti cause esterne.

Pertanto, la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare i fattori segnalati con i motivi di appello, quali possibili concause in concreto della morte delle vittime, e verificare conseguentemente l’applicabilità nel caso in esame della circostanza di cui all’art. 589 comma 7 bis c.p..

La sentenza viene, pertanto, annullata limitatamente alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 c.p. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.

Avv. Emanuela Foligno

Tetraplegico a seguito di sinistro stradale

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