Spetta il diritto all’indennizzo a chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A
Con ordinanza dell’11 ottobre 2019, la Corte di cassazione sezione lavoro, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, spetti anche, alle condizioni ivi previste, a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il contagio da virus dell’epatite A.
La vicenda
La Corte rimettente era stata chiamata a valutare il ricorso proposto dal Ministero della salute contro una sentenza della Corte d’appello di Lecce, la quale aveva disposto il versamento dell’indennità in questione in favore di una donna, a suo tempo sottoposta alla vaccinazione contro il virus dell’epatite A, e che, in conseguenza di ciò, era risultata affetta da «lupus eritematoso sistemico». Il giudice di merito aveva considerato provata la sussistenza di un nesso causale tra somministrazione del vaccino e patologia successiva. Inoltre, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha esteso il diritto all’indennizzo in caso di conseguenze dannose derivanti da specifiche vaccinazioni non obbligatorie, ma incentivate dall’autorità sanitaria, aveva ritenuto tale diritto sussistente anche con riferimento al vaccino somministrato nel caso di specie.
Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello salentina aveva specificato come l’interessata avesse aderito ad una campagna di vaccinazione avviata nel 1997 ed estesa contro il contagio da epatite A, e fosse stata sottoposta a vaccinazione, nel 2003 e nel 2004, a seguito di una sua personale convocazione presso la sede dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Dunque, secondo l’impugnata sentenza della Corte di appello di Lecce, una interpretazione costituzionalmente orientata del comma 1 dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992 avrebbe legittimato, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Contro tale decisione aveva proposto ricorso per Cassazione il Ministero della salute rilevando il vizio di violazione di legge, essendo l’indennizzo previsto per le sole vaccinazioni obbligatorie. Di qui la questione di legittimità costituzionale.
La Corte di cassazione, nel sollevare le indicate questioni di legittimità costituzionale, aveva evidenziato come la lettera della legge si riferirebbe inequivocabilmente alle vaccinazioni obbligatorie e che le precedenti sentenze della Corte Costituzionale, dichiarative della parziale illegittimità costituzionale della norma censurata riguarderebbero vaccini diversi da quello somministrato nella specie.
Del resto nel caso in esame, era pacifico il nesso eziologico tra la somministrazione del vaccino e l’insorgere della patologia sofferta dalla parte che aveva richiesto l’indennizzo, così come risultava accertato che la vaccinazione fosse stata fortemente raccomandata dalla autorità sanitaria.
La persona interessata, nel caso di specie, era stata inoltre individualmente convocata negli ambulatori della ASL, mediante una comunicazione che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria».
La pronuncia della Consulta
La Corte Costituzionale (sentenza n. 118/2020) ha innanzitutto ribadito come in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. All’accertamento in fatto dell’esistenza di raccomandazioni circa il ricorso alla vaccinazione in esame, che certamente spetta ai giudici comuni, deve perciò necessariamente seguire – nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale – la verifica, da parte della Consulta, circa la corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata (sentenza n. 268 del 2017).
Ebbene, tale verifica nel caso in esame, ha fornito esito positivo perciò le questioni sono state dichiarate fondate.
Era pacifico che anche, anche questa volta, si fosse effettivamente in presenza di un’ampia e insistita campagna di informazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche, in tal caso regionali, circa la forte opportunità, per alcune classi di soggetti, di sottoporsi alla vaccinazione contro l’epatite A.
La campagna di vaccinazione “raccomandata”
La campagna vaccinale in esame si era basata su accurati presupposti scientifici ed epidemiologici, che avevano messo in luce il rischio di un’ampia diffusione del virus dell’epatite A, attraverso contagi anche interpersonali. Essa, come del resto le campagne temporalmente successive, mirava perciò all’obiettivo di una congrua copertura immunitaria della popolazione, a presidio della salute di ciascun singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili, e in definitiva della collettività intera.
Come premesso, la strategia vaccinale elaborata dalla Regione Puglia aveva fatto ricorso alla tecnica della raccomandazione, non a quella dell’obbligo (a prescindere dalle modalità che caratterizzano il caso di specie, in cui l’interessata è stata addirittura convocata da parte dell’autorità sanitaria per sottoporsi alla vaccinazione). E la natura raccomandata della vaccinazione escluderebbe, in virtù del tenore testuale del censurato art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, il diritto all’indennizzo in capo ai soggetti che lamentino, quale conseguenza della stessa, lesioni o infermità di carattere irreversibile.
Tuttavia, benché la tecnica della raccomandazione esprima maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale (o, nel caso di minori, alla responsabilità dei genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell’art. 32 Cost., essa è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo.
Vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate
Del resto, la stretta assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate è stata ribadita dalla stessa giurisprudenza costituzionale anche in sentenze più recenti, nell’ambito di giudizi proposti in via principale contro leggi regionali o statali, perciò concernenti profili in parte diversi da quelli correlati al diritto all’indennizzo, qui in discussione.
In presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale – ha aggiunto la Consulta – che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.
Per questo, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano.
Detto in altri termini, la ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale.
Per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).
La pronuncia
In definitiva, la questione sollevata dalla Corte di Cassazione è stata accolta e la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A.
Avv. Sabrina Caporale
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