Responsabilità professionale: la diligenza esigibile dal professionista o dall’imprenditore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nell’esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione richiesta
La vicenda
Il Ministero della Difesa convenne in giudizio la ditta alla quale era stata affidata una motovedetta per le necessarie riparazioni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni consistiti nelle spese sostenute per il recupero e la custodia del natante che era affondato mentre si trovava nel porto canale dove si stavano eseguendo i lavori. In primo grado la domanda fu accolta e la ditta convenuta fu condannata per responsabilità professionale, a versare alla parte attrice la somma di 73.981,60 euro oltre interessi. La Corte d’Appello di Ancona confermò parzialmente la decisione impugnata.
Contro tale decisione la parte soccombente propose ricorso alla Corte di Cassazione, denunciando l’errata applicazione dell’art. 1176 c.c. Ad avviso della ricorrente, tale norma non imporrebbe al contraente “un ulteriore e non qualificato dovere di diligenza ma farebbe riferimento alla sola figura media del buon padre di famiglia. In altre parole, ad avviso della ricorrente, secondo il disposto normativo degli artt. 1176 e 1224 c.c., il prestatore d’opera, per adempiere esattamente l’obbligo assunto, deve eseguire l’opera a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti e deve compiere tutte quelle attività che, secondo il principio di buona fede e l’ordinaria diligenza sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell’attività da svolgere.
Il rapporto contrattuale e la responsabilità professionale
Nella specie, il rapporto contrattuale con il Comando dei Carabinieri concerneva un’obbligazione specifica e dettagliata, ovvero la sola asportazione e riparazione dei motori del natante, attività che avrebbe dovuto essere eseguita parzialmente sull’imbarcazione, per quanto riguardava la prima fase, e nell’officina della ditta, per quanto ineriva alla seconda fase. Pertanto, essendo l’obbligazione in parola circoscritta a tali precise attività, la disponibilità dell’imbarcazione doveva ritenersi tornata, una volta rimossi i propulsori, immediatamente in capo alla Compagnia dei Carabinieri che avrebbe, quindi, potuto disporre del natante sua volontà esclusiva, perfino “tirandolo a secco piuttosto che lasciandolo nel porto”.
Ma il ricorso non è stato accolto perché infondato (Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 12407/2020).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, più volte, affermato che nell’adempimento dell’obbligazione il debitore deve usare la diligenza media, che è sempre tale, sia con riferimento a quella del buon padre di famiglia richiesta in generale nelle prestazioni comuni e regolata dall’art. 1176, primo comma, c.c., sia con riferimento a quella professionale o imprenditoriale cui il debitore appartiene o dovrebbe appartenere nell’assumere l’obbligazione.
Tale diligenza costituisce non solo criterio fondamentale di determinazione della prestazione obbligatoria ma anche criterio di responsabilità.
L’art. 1176 c.c. detta, quindi, una clausola generale che fissa un criterio di valutazione, per un verso obiettivo e, per altro verso relativo, perché l’indagine del giudice, in caso di contrasto, deve essere condotta con riferimento al singolo caso di specie, variando la portata della diligenza a seconda delle diverse situazioni, e ciò anche nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale (o imprenditoriale) (Cass. n. 11382/2002).
La Cassazione ha, inoltre, avuto modo di precisare che la diligenza esigibile dal professionista o dall’imprenditore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nell’esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta (Cass. n. 16254/2012) e che incorre in responsabilità il debitore che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’attività esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (Cass. n. 3462/2007).
Ebbene, nella fattispecie esaminata, non risultava sussistente la denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto lamentata dalla ricorrente, in quanto la Corte di merito aveva correttamente applicato le norme richiamate, attenendosi ai principi sopra menzionati.
Avv. Sabrina Caporale
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