I nonni del giovane ragazzo vittima di incidente stradale hanno diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a prescindere dal requisito della convivenza, oggi ritenuto non più necessario

L’azione risarcitoria dei familiari della vittima

I congiunti (rispettivamente genitori, fratello e nonni) di un giovane ragazzo vittima di incidente stradale avevano citato in giudizio il proprietario del furgone investitore e la sua compagnia assicurativa, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti per la perdita del loro congiunto.

Il ragazzo alla guida di un motociclo impattava frontalmente contro il furgone adibito al trasporto dei rifiuti solidi urbani. I due veicoli collidevano tra di loro, mentre il motociclista percorreva una curva destrosa ad una velocità di 54 km/h e l’autocarro si accingeva a intraprendere la stessa curva dall’altra direzione ad una velocità calcolata di 48 km/h. Verosimilmente, un secondo prima dell’urto entrambi i conducenti si erano accorti del sopraggiungere dell’altro veicolo, tant’è che mettevano in atto delle manovre di emergenza: l’autocarro assumeva una traiettoria convergente da sinistra verso destra, cercando di guadagnare il centro della propria corsia e il motociclista, non avendo assunto una traiettoria idonea per la percorrenza della curva, sterzava ulteriormente provocando il raddrizzamento della moto stessa, per cui di fatto si portava al centro della carreggiata. Proprio in tale frangente si materializzava l’urto.

Per il Tribunale di Avezzano (sentenza n. 103/2020) entrambi i conducenti avevano violato le norme del Codice della Strada.

Invero, l’elemento fondamentale era stata la velocità, anche se entrambe le parti coinvolte viaggiava al di sotto del limite di velocità imposto in quel tratto di strada e dalle traiettorie assunte dai due veicoli.

Il giudice laziale ha così deciso di condividere le risultanze della consulenza tecnica che aveva concluso per una responsabilità concorsuale tra i due conducenti con la seguente ripartizione: 80% in capo al conducente dell’autocarro e 20% in capo al motociclista.

Entrambi avrebbero dovuto adottare una velocità ridotta per consentire ai rispettivi veicoli di percorrere i tratti curvilinei in tutta sicurezza, al centro della propria corsia di appartenenza. Così anche il danno conseguenziale alle lesioni affettive subite dai congiunti della vittima è stato ridotto in ragione del concorso di colpa di quest’ultimo.

Il Tribunale di Avezzano si è, in particolar modo, soffermato sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali in favore dei nonni non conviventi della vittima.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo cambiato il proprio orientamento, giungendo a riconoscere la sussistenza del danno anche a prescindere dal requisito della convivenza, dapprima ritenuto necessario. Il requisito della convivenza non è determinante poiché porrebbe in secondo piano l’importanza di un legame sentimentale ed affettivo, la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza di molteplici contatti telefonici o telematici, oggi ormai estremamente agevoli (Cass. Sezione Terza, n. 29735/2013).

Del resto, si è anche detto che non si può limitare la società naturale, cui fa riferimento l’art. 29 della Costituzione, all’ambito ristretto della sola cd. famiglia naturale: ne deriva, dunque, che il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 21230/2016 e Cass. n. 29332/2017).

La decisione

Nel caso in esame, l’istruttoria procedimentale aveva attestato che la vittima convivesse con i genitori che non lavoravano, salvo qualche lavoro saltuario del padre come idraulico e con il fratello, all’epoca studente. Facevano parte del nucleo familiare anche i nonni; e, l’unica fonte di reddito della famiglia era costituita dallo stipendio della vittima – pilota di aerei.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la somma di: 199.15,00 euro ciascuno in favore dei genitori della vittima; 67.260,00 euro in favore del fratello; e, 67.260,00 euro ciascuno in favore dei nonni.

Quanto al danno patrimoniale inteso quale perdita derivata dalla mancata contribuzione al nucleo familiare è stata riconosciuta ai familiari (genitori e fratello) della vittima la somma di 135.296,16 euro, oltre alla somma di 16.827,90 quale risarcimento dei danni materiali residuati alla moto incidentata.

Avv. Sabrina Caporale

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