La vicenda trae origine da un sinistro stradale ma le richieste risarcitorie avanzate dalle vittime vengono respinte dai Giudici di merito per mancata prova dei fatti lamentati e rilevanza della sola CTU modale e non anche della CTU medico-legale (Cassazione civile, sez. III, 30/08/2024, n.23442).
I fatti
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 26 maggio 2021, ha deciso su due appelli. Il primo era stato proposto da P.S. contro la compagnia AssimoCo S.p.A. Il secondo era stato presentato dalla stessa AssimoCo S.p.A. contro P.N. Entrambi i ricorsi riguardavano lo stesso sinistro stradale.
Nell’incidente, P.S., alla guida di una Mitsubishi Spacestar, e P.N., passeggero, avevano riportato danni al veicolo e alla persona. Tuttavia, il Tribunale ha respinto l’appello di P.S. e accolto quello di AssimoCo contro P.N.
Secondo la ricostruzione dei danneggiati, il conducente di una Fiat Stilo avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia. Ciò avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo di P.S. e il successivo impatto contro un muro.
Il Tribunale, però, ha ritenuto non provati i fatti. Ha valorizzato gli esiti della CTU tecnica e ha considerato inattendibili le testimonianze rese a supporto della versione degli attori.
PN e PS propongono ricorso in Cassazione, lamentano l’erronea utilizzabilità di prove acquisite in un giudizio in altro giudizio pendente non tra le medesime parti e la violazione delle norme sull’acquisizione delle prove. Lamentano, inoltre, motivazione apparente nella parte in cui la sentenza d’appello ha ritenuto insufficienti le prove testimoniali ed il risultato della CTU medico-legale, valorizzando solo gli esiti della CTU modale.
Il ricorso in Cassazione
La S.C. ritiene le censure inammissibili perché sollecitano la rivalutazione delle emergenze probatorie.
La prima censura deduce anche la violazione dell‘art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. sulla base di elementi tratti aliunde, cui il ricorrente neppure replica con la memoria ex art. 378 c.p.c..
Nel secondo motivo la violazione dell’art. 116 c.p.c. è dedotta senza rispettare i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi anche dalle S.U. nella sentenza n. 20867 del 2020.
Riguardo alla asserita violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per avere il Giudice tenuto in considerazione una C.T.U. svolta in un giudizio nel quale il terzo trasportato non era parte, il ricorrente omette di indicare dove si sarebbe doluto del fatto che la C.T.U. espletata nel giudizio introdotto dal fratello e riunito dal Tribunale al suo in appello non doveva valere nei suoi confronti.
Conclusivamente entrambi i ricorsi di PN e di PS sono dichiarati inammissibili.
Avv. Emanuela Foligno






