Un Poliziotto, ferito durante l’inseguimento di un rapinatore, ha chiesto il risarcimento dei danni. I giudici hanno però respinto la richiesta: secondo le valutazioni tecniche, l’evento non ha inciso in modo determinante sulla cessazione dal servizio, mentre l’indennizzo già ricevuto è stato ritenuto sufficiente (Cassazione civile, sez. III, 29/08/2024, n.23364).
La vicenda del Poliziotto ferito in inseguimento
La vittima citava a giudizio il Ministero dell’Interno e la società Ina Assitalia Assicurazioni (poi Generali Italia Spa) per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto quando, terzo trasportato sull’auto di servizio, durante l’inseguimento di un rapinatore, aveva riportato importanti lesioni in conseguenza della brusca frenata del conducente del veicolo su cui era trasportato.
A causa di tali lesioni veniva ritenuto permanentemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda per mancanza di colpa del conducente del veicolo su cui la vittima era terzo trasportato.
Successivamente, la Corte d’Appello di Napoli, pur riconoscendo sussistente il diritto del terzo di agire ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private e ritenendo pacifico il mancato uso, da parte del medesimo, delle cinture di sicurezza, dispose una CTU e, all’esito riteneva che l’evento non avesse inciso in modo significativo sulla cessazione dal servizio, dovuta ad un più ampio complesso patologico e che la somma già pagata dall’assicurazione fosse sufficiente a ristorare il danno subito.
L’intervento della Cassazione
La questione finisce in Cassazione, che respinge.
Viene lamentata l’omessa pronuncia su un motivo di appello e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, oltreché contrasto tra il dispositivo e la motivazione.
Innanzitutto, la S.C. dà atto che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c in quanto, pur programmaticamente dichiarando di voler privilegiare la questione più liquida, in realtà la Corte di appello di Napoli lo ha fatto solo in parte, cioè ha fatto ricorso alla questione solo dopo avere esaminato l’appello sul punto della responsabilità.
In secondo luogo, non viene rilevato alcun contrasto fra motivazione di riconoscimento della pari responsabilità, che certamente evidenzia un profilo di fondatezza dell’appello ed il dispositivo, che rigetta comunque l’appello sulla base della considerazione relativa al quantum. La valutazione di fondatezza è solo relativa ad uno dei profili dell’appello, ma non sposta l’esito finale rispetto al primo grado, che è sempre di rigetto della domanda.
Conclusivamente, il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno





