I familiari di un paziente deceduto avevano chiesto il risarcimento per danno catastrofale terminale, sostenendo che la vittima fosse lucidamente consapevole della propria imminente morte. Tribunale e Corte di Appello hanno rigettato la richiesta per mancanza di prova, ritenendo non dimostrata la consapevolezza dell’imminente decesso. In Cassazione, viene accolto solo il motivo relativo all’errata esclusione del danno biologico iure proprio, mentre resta confermata la mancata prova della lucida consapevolezza (Cassazione civile, sez. III, 30/07/2024, n.21332).
La vicenda
Il paziente si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piazza Armerina accusando una forte cefalea e lì era stata disposta consulenza neurologica. Lo specialista aveva prima ipotizzando solamente uno stato di stress, poi aveva richiesto una T.A.C. presso l’Ospedale di Enna, dove il paziente giungeva a uno stato non collaborante e rispondente solo agli stimoli tattili e percettivi.
La T.A.C. encefalo urgente attestava “formazione iperdensa, omogenea e rotondeggiante”, quindi veniva disposto il ricovero presso il reparto di neurochirurgia, subentrato lo stato di coma veniva disposto il trasferimento in altra struttura dove avveniva il decesso.
I familiari della vittima citano a giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario causati dalla morte del proprio congiunto. Tribunale e Corte di Appello rigettano la domanda di danno catastrofale terminale per la mancanza di prova della lucida consapevolezza della morte da parte della vittima.
In sede penale il neurologo veniva condannato con statuizioni civili confermate anche dopo la sopravvenuta dichiarazione di prescrizione del reato di omicidio colposo imputato.
In sede civile, il Tribunale liquidava i danni della perdita del rapporto parentale, e della correlata sofferenza morale, ma non il danno biologico iure proprio in capo agli attori, ritenuto non richiesto, né il danno catastrofale terminale, in capo alla vittima e trasmissibile in via ereditaria, non valutando configurabile quello tanatologico. La statuizione veniva confermata dalla Corte di Appello.
La motivazione della Corte di Appello
Secondo i Giudici di appello:
- – il danno biologico iure proprio doveva ritenersi complessivamente richiesto dagli attori in citazione, ma doveva constatarsi che gli stessi istanti non avevano precisato nei termini per le precisazioni assertive in cosa sarebbe consistito, allegando le patologie lamentate solo in sede di successiva memoria istruttoria, con conseguente tardività preclusiva.
- – il danno biologico temporaneo non poteva essere accordato posto che tra la condotta illecita del sanitario, di cui rispondeva anche la struttura, e il decesso erano trascorse solo 8 ore, non essendo pertanto concepibile il consolidamento di un’invalidità anche di quel tipo.
- – il danno catastrofale terminale non poteva essere riconosciuto poiché non erano stati indicati elementi che potessero provare la lucida consapevolezza dell’imminente perdita della vita in capo alla vittima.
L’intervento della Cassazione
La Corte di Cassazione viene chiamata a decidere sul mancato riconoscimento del danno biologico e del danno catastrofale terminale considerata l’integrità sensoriale del paziente sino all’arrivo del paziente presso l’Ospedale di Enna.
Solo la prima censura è corretta.
La Corte di Appello ha errato perché i fatti secondari, che si collocano sul piano probatorio, sono suscettibili di essere indicati, come tali, fino all’ultimo termine preclusivo afferente alle istanze istruttorie, anche se tale termine risulti richiesto ai soli fini dell’indicazione di mezzi probatori compresivi delle produzioni documentali.
Sulla seconda censura (che viene respinta) la S.C. rimarca che pur volendo ritenere che alle ore 11.20 del giorno del decesso, la vittima, presso l’Ospedale di Enna non fosse già compiutamente collaborante oltre che reattiva solo agli stimoli tattili e percettivi ma non verbali, nel senso che in quel preciso momento, all’ingresso cioè nel Pronto Soccorso della struttura, aveva ancora uno stato “sensorio integro”, come da refertazione iniziale, progressivamente peggiorando in senso più specificatamente limitato sul piano della reazione stimolata, i ricorrenti attribuiscono a questo dato una potenzialità decisoria univoca per evincerne la consapevolezza della imminente fine della vita, in capo al paziente, che logicamente esso non ha, se non a seguito di una complessiva rilettura istruttoria che però è estranea al giudizio di cassazione.
La Corte di appello, al riguardo, ha sottolineato la assenza di una idonea prova di quella “lucida consapevolezza”, e i fatti nel complesso evidenziati, pur vagliati unitariamente, in particolare il non meglio dettagliato “stato di agitazione fobica”, e poi uno “stato di sensorialità integra” anch’esso sinteticamente refertato con questi soli due termini, precedente il sopore precomatoso, non si pongono in rapporto logico di univoco nesso con quella consapevolezza.
La causa viene rinviata in relazione all’accoglimento della prima censura.
Avv. Emanuela Foligno






