Incidente con trattore in area privata, l’assicurazione può rispondere

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investito da un trattore agricolo

Un uomo viene investito da un trattore in fase di retromarcia all’interno di un’azienda agricola, riportando gravi lesioni. I giudici di merito respingono la richiesta di risarcimento, escludendo la copertura RCA per mancanza di circolazione su area pubblica. La Cassazione, però, ribalta la prospettiva: anche le aree private possono rientrare nella nozione di circolazione se il veicolo viene usato in modo conforme alla sua funzione (Corte di Cassazione, III civile, 23 settembre 2024, n. 25445)

La dinamica dell’incidente con trattore

Il danneggiato, mentre si trovava nell’azienda della società agricola, della quale era all’epoca titolare anche il padre, veniva investito da un trattore, condotto dallo stesso padre, durante una manovra di retromarcia per operare l’aggancio a una macchina spargi-liquami, e riportava lesioni fisiche che necessitavano di ricovero ospedaliero.

L’infortunato, quindi, dinanzi al Tribunale di Treviso, chiamava l’azienda agricola e la compagnia assicuratrice per la RCA, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava la domanda con conferma da parte della Corte di appello di Venezia.

L’intervento della Cassazione

Preliminarmente la S.C. evidenzia che la sentenza è priva del segno di identificazione in alto a destra, comprovante la data di pubblicazione e il numero del provvedimento, ma la questione non è dirimente, non essendovi contestazione tra le parti circa la data di pubblicazione e di notifica della stessa, effettuata via posta elettronica certificata il 25/03/2021, come da copia depositata in atti dal difensore del ricorrente.

La vittima lamenta la violazione delle direttive CEE 72/166/CE, 84/5/CE, 2005/14/CE, 2000/26/CE, 73/239/CE, incentrato sulla qualificazione dei fatti come infortunio sul lavoro, assumendo che egli fosse dipendente della società agricola e a contestazione dell’esclusione operata dai Giudici di merito. Contesta, inoltre, che i Giudici del merito hanno ritenuto, erroneamente, che prima dell’incidente il trattore non stesse circolando, ma fosse utilizzato quale macchina da lavoro e che comunque l’area del sinistro non era suscettibile di transito.

Questa ultima censura è fondata.

Operatività della garanzia per RCA anche in zone private

Per fare scattare la garanzia della RCA l’art. 122 del CdA va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Infatti, erroneamente i Giudici di merito hanno escluso la responsabilità dell’assicuratrice della RCA in base alla circostanza che il trattore, mentre effettuava la manovra di aggancio alla macchina spargi – liquami, non si trovasse in un’area equiparabile alla strada.

Invece, è evidente che il sinistro si è verificato in un luogo in cui il trattore che vi ha dato causa si trovava ad essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale: sicché il principio di cui alla norma citata del CdA, va applicato in difformità da quanto operato invece dai Giudici di merito.

La causa viene rimessa al Giudice d’appello territoriale, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto, da compiersi alla stregua del principio di diritto della sentenza delle Sezioni Unite n. 21983 del 30/07/2021.

Avv. Emanuela Foligno

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