Morte endouterina, ostetrica condannata per mancato monitoraggio del tracciato

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Omesso monitoraggio attività cardiaca ed errata diagnosi

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un’ostetrica per la morte endouterina di una neonata, avvenuta a seguito di ipossia intrapartum. Secondo i giudici, la professionista non avrebbe effettuato un monitoraggio costante del tracciato cardiotocografico né allertato tempestivamente i medici di guardia, causando il ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo e, di conseguenza, il decesso del feto (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 24 luglio 2024, n.30343).

La dinamica dei fatti e la morte endouterina

La gravida veniva ricoverata il 31 maggio 2016, primi-gravida oltre la quarantaduesima settimana, con diagnosi di gravidanza post-termine, i relativi tracciati quel giorno non manifestavano alcuna anomalia. Il giorno successivo, stante l’assenza di contrazioni, era stato somministrato il farmaco per indurle il parto e, dei cinque tracciati, l’ultimo (ore 22:36) aveva evidenziato sin dall’inizio il peggioramento delle condizioni del feto. Dalle ore 1.50 essendo emersa una condizione di sofferenza fino alle 4.30, allorquando il tracciato era divenuto “certamente patologico”. Neppure allora era stato praticato il taglio cesareo, effettuato inutilmente solo due ore dopo.

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, di condanna dell’ostetrica per avere per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionato la morte della neonata a seguito di ipossia intrapartum. In particolare, i giudici contestano specificamente all’imputata di avere omesso di effettuare un monitoraggio costante del tracciato e di allertare immediatamente i medici di guardia, così contribuendo al ritardo del taglio cesareo avvenuto solo quando era divenuto indifferibile, e ritardo nell’estrazione del feto che ne aveva determinato la morte endouterina per ipossia.

La Corte di Appello ha rilevato che le doglianze difensive consistevano in una ricostruzione alternativa dei fatti che costituiva poco più che una mera illazione, priva di confronto con i dati tecnici e le considerazioni svolte dal Tribunale. La consulenza disposta dal PM evidenziava che il feto aveva uno sviluppo antropometrico e una conformazione anatomica consona all’epoca gestazionale, con gli organi interni normo-strutturati e normo-dimensionati, il che faceva escludere patologie malformative congenite correlabili al decesso.

Negligenza, imprudenza e imperizia dell’ostetrica

Sotto altro profilo, poi, ha precisato che ci si trovava di fronte a un caso di travaglio indotto, situazione nella quale il monitoraggio mediante tracciato doveva essere ininterrotto, come imposto dalle linee guida. Pertanto, la registrazione delle ore 22,36 (che dava conto di decelerazioni variabili che impedivano di poterlo considerare “rassicurante” come i precedenti, trattandosi dell’alterazione di uno dei parametri di classificazione dell’esame) avrebbe imposto altro monitoraggio, soprattutto considerato che alle ore 1,45 si erano pure presentati tratti di tachicardia, così salendo a due i parametri alterati da monitorare, circostanze nelle quali era obbligatorio allertare i sanitari (la cui assenza in sala parto era stata accertata).

Quanto, invece, alla individuazione della regola cautelare violata, la Corte ha operato un rinvio alle norme scritte, ritenendo alla luce di esse indubitabile l’esistenza di uno specifico compito dell’ostetrica di sorvegliare il benessere fetale durante il travaglio e quindi, onde assicurarlo, anche il compito di leggere e valutare i tracciati, così ritenendo smentita la tesi difensiva secondo la quale, in caso di gravidanza a rischio, tali compiti spetterebbero solo al personale medico.

Il ricorso in Cassazione

In Cassazione, l’imputata contesta la ricostruzione dei fatti, ritenendo che il tracciato fosse divenuto patologico solo alle 4,30. Ha richiamato l’esame autoptico per sostenere l’incertezza dell’effetto salvifico di operazioni sanitarie più consone; ha poi affermato che l’imputata aveva immediatamente avvertito telefonicamente il medico; infine, ha contestato il giudizio controfattuale e la valutazione della condotta dell’imputata.

Tutte le censure sono infondate. L’imputata, in sostanza, sollecita una rilettura delle conclusioni di entrambi i Giudici di merito.

La Corte ribadisce che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

Inoltre, il vizio motivazionale non può tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai Giudici d’appello in maniera coerente con le conclusioni del primo Giudice.

Conclusivamente, la Cassazione considera tutte le censure inammissibili perché risultano finalizzate a una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal Giudice del merito.

Principio di affidamento e cooperazione colposa in ambito sanitario

Infine, interessante l’incipit della S.C. riferito allo specifico addebito mosso all’ostetrica: “in ipotesi di Responsabilità professionale, configurata a titolo di cooperazione colposa multidisciplinare, se è vero che l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, è parimenti vero che il principio di affidamento in tale specifico settore non può essere invocato dal sanitario che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa“.

Quando il sanitario “precedente” abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del sanitario “successivo”, persiste la Responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.

Avv. Emanuela Foligno

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