Veicolo circolante con targa prova e incidente stradale mortale

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La decisione a commento tratta la particolare tipologia di incidente stradale che vede coinvolto un veicolo circolante con “targa prova” (Cassazione Civile, sez. III, 02/02/2024, n.3151).

La vicenda

L’amministratore della società proprietaria dell’autocarro causava un sinistro stradale mortale in data 12/7/2007, il suddetto veicolo era immatricolato ma circolava con “targa prova”.

La responsabilità per i rischi derivanti dalla circolazione della targa prova erano coperti dalla società Aviva Italia Spa (che in seguito muterà ragione sociale in Allianz Viva Spa). Quindi i congiunti della vittima citavano in giudizio il proprietario dell’autocarro e la compagnia Aviva per essere risarciti. La Aviva, lite pendente, transava la lite coi danneggiati pagando la somma di 122.800 euro.

Successivamente, nel 2013, la Aviva assicurazioni citava a giudizio il proprietario-conducente dell’autocarro davanti al Tribunale di Lecce deducendo che, al momento del sinistro, l’autocarro su cui il convenuto aveva esposto la “targa prova” non rientrava tra i mezzi per i quali il contratto di assicurazione consentiva l’uso della targa prova e che, pertanto, la copertura assicurativa non era quindi operante.

Deduceva, inoltre, che la società proprietario dell’autocarro era stata messa in liquidazione e cancellata dal registro delle società e che il liquidatore (ex amministratore e conducente dell’autocarro), non aveva accantonato nel bilancio di liquidazione le somme dovute alla Aviva a titolo di rivalsa, pregiudicandone così il credito.

La decisione della Corte di Appello

Il Tribunale di Lecce rigettava la domanda, La Corte d’Appello di Lecce la accoglieva con sentenza 3 settembre 2021 n. 926.

Nello specifico, la Corte d’Appello riteneva che:

  • la normativa vigente ratione temporis consentiva l’impiego della “targa prova” solo su mezzi non ancora immatricolati.
  • Il mezzo condotto al momento del sinistro era immatricolato e munito di regolare targa, sicché non poteva utilizzare la “targa prova”.
  • Doveva escludersi che al momento del sinistro l’autocarro stesse circolando per ragioni di prove tecniche, collaudo o vendita, sicché anche sotto questo aspetto l’uso della “targa prova” era illegittimo. Per le suddette ragioni la copertura assicurativa non era operante e l’assicuratore aveva diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo.

Il giudizio di rigetto della Cassazione

La sentenza d’Appello è stata impugnata dal conducente dell’autocarro che sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i veicoli già immatricolati non possano circolare, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, esponendo una targa prova. Secondo la tesi del ricorrente, il D.P.R. 474-01, che disciplina l’uso della targa prova, non contiene alcuna norma che impedisca l’apposizione della “targa prova” su veicoli già immatricolati; l’uso della “targa prova” su veicoli già immatricolati è stato espressamente consentito dal D.L. 10.9.2021 n. 121.

Il ricorrente, nella sostanza, deduce che la Corte d’Appello avrebbe ritenuto inefficace un contratto che non lo era. Ebbene, denunciare in sede di legittimità il travisamento d’un testo contrattuale è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sul documento del cui insufficiente esame il ricorrente si duole. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Indicarli in modo specifico significa:

  • (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo.
  • (b) Indicare in quale fase processuale siano stati prodotti.
  • (c) Indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione. Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto alcuno: il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto della polizza, né della clausola descrittiva del rischio assicurato, né indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) sia stata prodotta.

La Corte d’Appello ha accolto la domanda di rivalsa proposta dall’assicuratore in base a due rationes decidendi: ovvero l’essere l’autocarro già immatricolato e l’avere circolato per scopi estranei al collaudo.

Avv. Emanuela Foligno

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