Operaio cade dal tetto del capannone e precipita per 9 metri

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Nell’anno 2009, l’INAIL conveniva in giudizio la società titolare del cantiere edile chiedendo di essere integralmente rimborsato ex art. 1916 c.c. delle somme erogate all’infortunato in conseguenza dell’infortunio subito il 12 settembre 2003, pari a complessivi 435.721,62 euro. Infortunio in cui l’operaio cade dal tetto e precipita per 9 metri riportando gravi lesioni personali.

La vicenda

In data 12/09/03, l’artigiano infortunato veniva chiamato dalla società operante nel cantiere edile a prestare la propria opera, di cui il committente risultava essere Sa.An. per conto della ditta P. S.n.c.

L’operaio cade dal tetto del capannone da un’altezza di circa 9 metri riportando gravissime lesioni personali, comportanti una inabilità temporanea assoluta al lavoro sino al 07/06/2004. Riportava inoltre postumi di natura permanente, valutati dai sanitari INAIL di grado percentuale pari al 66%, quale lesione dell’integrità psicofisica con riflessi incidenti anche sull’attitudine al lavoro.

Il procedimento penale

Veniva aperto procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Piacenza a carico del legale rappresentante della società titolare del cantiere. Il GIP emanava decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 19/11/2004. Il Giudice penale dava atto: che nel cantiere era presente una sola cintura di sicurezza, pur essendovi tre operai che lavoravano sul tetto del capannone. Inoltre per seguire i lavori non erano state predisposte apposite funi di trattenuta di sicurezza, a cui la cintura avrebbe dovuto essere agganciata; non erano stati previsti e predisposti impalcati di protezione. Per lo più la scala a mano, utilizzata per accedere agli impalcati che conducevano al tetto, aveva montanti che non sporgevano almeno un metro dal piano di accesso come richiesto dalla normativa; in cantiere non era neppure presente il Piano Operativo di Sicurezza.

Il procedimento civile

Nel giudizio civile si costituivano, oltre alla società titolare del cantiere, il committente e l’appaltatore, tutti con le rispettive assicurazioni chiamate in garanzia.

Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 2725/2015:

  • a) accoglieva la domanda di rivalsa proposta dall’INAIL e per l’effetto condannava la società appaltatrice e la società committente delle opere, il l.r. della società titolare del cantiere, a pagare in favore dell’Istituto la somma di 619.018,40 euro, oltre interessi e rivalutazione.
  • b) Rigettava la domanda di garanzia proposta dalla società appaltatrice nei confronti della propria compagnia assicuratrice per essere il diritto all’indennizzo prescritto.
  • c) Condannava la Milano Assicurazioni Spa a tenere indenne la società committente da quanto quest’ultima fosse stata tenuta a pagare in forza della sentenza, sino alla concorrenza del 50% del credito totale riconosciuto in favore di INAIL.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la società committente. La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 658/2019 respingeva l’appello principale, nonché quello incidentale, condannando alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’INAIL, senza provvedere sull’aggiornamento del costo dell’infortunio che l’Istituto avrebbe poi dedotto di avere allegato in sede di precisazione delle conclusioni.

Il ricorso in Cassazione

L’INAIL propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte territoriale avrebbe confermato la sentenza di primo grado (che aveva ammesso la surrogazione dell’Istituto per l’importo indicato al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado), senza tuttavia tener conto della domanda di aggiornamento del costo dell’infortunio (che l’istituto aveva proposto nel corso del giudizio di gravame).

La Suprema Corte, passati al vaglio gli atti processuali dell’INAIL, evidenzia in primo luogo, che l’Istituto ha concluso in appello chiedendo: “Nel merito, respingere gli avversi appelli cosi confermando l’impugnata sentenza del Tribunale di Brescia con riserva di precisare e di aggiornare il proprio credito in sede di precisazione delle conclusioni”.

L‘Istituto afferma di aver depositato successivamente in via telematica l’attestazione di credito, ma di ciò non esiste traccia nella sentenza impugnata; né l’Istituto adeguatamente dà conto in ricorso di avere sottoposto la relativa integrazione nei tempi e nei modi dovuti al contraddittorio delle controparti e, poi, all’attenzione del giudicante, onde attivare l’obbligo di una specifica motivazione sul punto.

Inoltre, l’Istituto non precisa neppure alla Cassazione il motivo per cui l’importo, chiesto in rivalsa, sia aumentato. È irrilevante che analoga richiesta fosse stata accolta dal Giudice di primo grado, è rilevante in Cassazione, in via dirimente, il difetto di specificità del motivo.

Il difetto di specificità del motivo – e quindi la persistente carenza di informazioni sulle ragioni dell’incremento del quantum invocato – rende irrilevante la questione se possa mai estendersi ad eventuali corresponsioni successive il principio affermato da Cass. N. 5594/2015 (ed invocato dall’Istituto), essendo questo riferito soltanto alla rideterminazione dell’importo originario, dovuta alla natura di credito di valore.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile (Cassazione Civile, sez. III, 18/01/2024, n.1944).

Avv. Emanuela Foligno

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